Segnalazioni Whistleblowing
Vanno sotto questo nome le segnalazioni previste ai commi 1bis, 1ter e 1 quater dell’art.68 della LISF , così come introdotti dall’art.17 del Decreto Delegato 29 marzo 2019 n.61 (decreto di recepimento MiFID2) ed attuati, per gli aspetti procedurali, dal Regolamento BCSM n.2007-01 , così come recentemente modificato dal Reg.2020-05. Questa nuova categoria di segnalazioni si distingue da quella tradizionale, ora classificata come “segnalazioni-esposto”, per molteplici aspetti che qui di seguito, per maggior chiarezza, vengono sinotticamente rappresentati:
| Segnalazioni-esposto | Segnalazioni-whistleblowing |
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| Chi può presentarle? a) clienti di soggetti vigilati quali banche, società finanziarie, società fiduciarie e società di gestione, imprese di investimento e imprese di assicurazione, istituti di pagamento e di emissione moneta elettronica, promotori finanziari, consulenti finanziari indipendenti e intermediari assicurativi. b) associazioni di difesa dei consumatori. |
chiunque, inclusi coloro che sono o sono stati dipendenti o esponenti per soggetti vigilati (insider whistleblowing). |
| Per segnalare cosa? a) presunte inadempienze alle norme della LISF (ivi incluse quelle alle quali la legge medesima rinvia e quelle riportate nei suoi allegati) e/o alle disposizioni contenute nei provvedimenti attuativi emanati dall’Autorità di Vigilanza, quando da tali inadempienze discendano presunte lesioni di diritti propri, o degli interessi dei consumatori; b) errori commessi, a danno dei segnalanti, dai medesimi soggetti vigilati nelle comunicazioni da questi trasmesse ai fini della Centrale Rischi e del Sistema Informativa Protesti. |
presunte violazioni delle medesime norme riportate a fianco in tutti i restanti casi in cui tali violazioni non ledano la sfera giuridica propria o gli interessi dei consumatori, ad opera di chiunque vi sia tenuto, anche a titolo personale, in relazione al ruolo esercitato o alla carica ricoperta nell’ambito degli assetti proprietari, organizzativi o di governance dei soggetti vigilati. |
| A chi vanno presentate? Al Dipartimento Vigilanza della Banca Centrale della Repubblica di San Marino. |
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| Come devono essere redatte? In forma scritta e sottoscritta in assenza di modelli standardizzati di riferimento. |
In forma scritta e sottoscritta, con invito ad utilizzare il modello standardizzato allegato al Regolamento. |
| Con quali modalità possono essere trasmesse? a) raccomandata elettronica o cartacea alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino - Dipartimento Vigilanza, Via del Voltone n. 120 – 47890 San Marino; b) consegna brevi manu al medesimo indirizzo sopra specificato, con contestuale rilascio di ricevuta. |
a) in una delle modalità riportate a fianco; b) invio mail all’indirizzo whistleblowing@bcsm.sm con allegata la segnalazione in formato elettronico; c) esposizione orale direttamente presso il Dipartimento Vigilanza all’indirizzo riportato a fianco e previo appuntamento, con conseguente sottoscrizione del verbale redatto dal personale incaricato. |
| Con quali possibili effetti sul soggetto segnalato? avvio di procedimenti amministrativi di vigilanza nei confronti del soggetto segnalato, idonei all’adozione, in base alla gravità accertata, di provvedimenti correttivi, sanzionatori e/o di rigore. |
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| Con quali possibili vantaggi generali? maggiore efficacia e tempestività delle azioni di vigilanza a garanzia della correttezza, trasparenza e diligenza dei soggetti vigilati nei rapporti con la clientela. |
maggiore efficacia e tempestività delle azioni di vigilanza a tutela del soggetto vigilato, dei suoi stakeholders e della stabilità e fiducia nel sistema. |
| Con quale ulteriori possibili incombenze per il soggetto segnalante? L’invio della segnalazione non genera alcuna ulteriore incombenza, salvo la possibilità di corrispondere ad eventuali richieste della Vigilanza di integrazioni e chiarimenti in forma scritta e/o verbale, di qui l’irricevibilità delle segnalazioni anonime e l’opportunità di integrare la segnalazione con la documentazione a supporto disponibile. |
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| Con quale livello di riservatezza per il soggetto segnalante? Premesso che tutte le informazioni acquisite nell’esercizio della Vigilanza sono coperte dal segreto d’ufficio, i contenuti della segnalazione, inclusa l’identità del segnalante, sono partecipati ai soli soggetti segnalati, nell’ambito degli accertamenti avviati nell’interesse del segnalante stesso. |
Premesso che tutte le informazioni acquisite nell’esercizio della Vigilanza sono coperte dal segreto d’ufficio, nei casi di whistleblowing l’Autorità di Vigilanza garantisce: a) un canale di comunicazione sicuro e specifico; b) una adeguata tutela del soggetto segnalante contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione; c) la riservatezza sull’identità del segnalante e del presunto responsabile della violazione per tutte le fasi della procedura, salvo consenso del segnalante o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato. |
| Il soggetto segnalante ha diritto di conoscere gli sviluppi e gli esiti della segnalazione? No. L’attività di vigilanza condotta in conseguenza delle segnalazioni ricevute (come ogni altra attività di vigilanza) è coperta dal segreto d’ufficio, anche verso il segnalante, non avendo in alcun caso finalità arbitrali o conciliative. |
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