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FAQ
FAQ - Accesso ai dati della Centrale dei Rischi
La classificazione a sofferenza è il risultato della valutazione della complessiva situazione finanziaria del cliente da parte dell’intermediario segnalante.
Gli intermediari partecipanti al servizio di centralizzazione dei rischi devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (es. garanti, soci illimitatamente responsabili) la prima volta che lo segnalano a sofferenza.
L’informativa sulla propria posizione di rischio può essere richiesta anche direttamente alla Banca Centrale (modulistica disponibile nell’apposita sezione del sito internet), che provvederà a fornire il dettaglio delle segnalazioni di rischio prodotte dai singoli intermediari nelle ultime 24 date contabili disponibili.
La prima data contabile consultabile è quella riferita al consolidamento della rilevazione al 30.09.2017; al riguardo, si precisa che tra la data contabile alla quale i dati si riferiscono e quella in cui sono disponibili, decorrono, indicativamente, non meno di 40 giorni.
FAQ - Fondo di Garanzia dei Depositanti
Data ultimo aggiornamento: 07/06/2022
IL SISTEMA DI GARANZIA DEI DEPOSITANTI
Il Fondo è uno strumento del sistema di garanzia per la protezione dei depositanti, e precisamente un patrimonio con autonoma destinazione, chiamato a rispondere, con i propri attivi e con la necessaria tempestività, al rimborso dei depositanti nel caso in cui la banca depositaria entri in regime di liquidazione coatta amministrativa (c.d. paybox), salvo poi surrogarsi ai depositanti nei loro diritti di rimborso nei confronti della Procedura, nei limiti di quanto agli stessi riconosciuto.
Per l’eventuale parte di deposito eccedente l’indennizzo ricevuto dal Fondo, i depositanti rimarranno comunque creditori nei confronti della banca in liquidazione.
Il Fondo può inoltre intervenire in tutela dei depositanti, anche in via straordinaria, con altre modalità, rivolte direttamente o indirettamente nei confronti della banca depositaria, al fine di:
a) favorire il buon esito della procedura di amministrazione straordinaria;
b) semplificare la procedura di risoluzione, rendendo possibile la rimozione del dissesto;
c) accelerare i tempi di conclusione della liquidazione coatta amministrativa.
Tali interventi straordinari possono essere adottati qualora siano ritenuti conformi al principio del “minor onere” rispetto all’eventualità di un rimborso diretto dei depositanti nei casi di liquidazione coatta amministrativa.
La Banca Centrale, oltre a vigilare sul sistema bancario sammarinese con finalità anche di prevenzione rispetto al verificarsi di cause che possano richiedere l’intervento del Fondo, è chiamata a “gestire direttamente” il Fondo, investendo le risorse finanziarie allo stesso conferite, stabilendo i relativi piani di accumulo (aliquote contributive) e gli interventi del Fondo, il tutto nel rispetto della separatezza patrimoniale tra il Fondo e la Banca Centrale, che ne è il gestore.
La Banca Centrale è altresì investita del potere regolamentare sul Fondo di Garanzia, da esercitarsi nel rispetto delle leggi e dei decreti vigenti e degli standard europei che San Marino si è impegnata a recepire.
No. Come dimostrano i casi di crisi di imprese bancarie verificatisi a San Marino in passato per i quali, pur in assenza del Fondo o di mezzi finanziari in esso disponibili, i depositanti non hanno realizzato alcuna perdita - fatti salvi i limitati casi previsti agli artt. 9 e 10 della Legge 14 giugno 2019 n. 102 “Strumenti di risoluzione delle crisi bancarie a tutela della stabilità del sistema finanziario” - gli strumenti di protezione dei depositi possono essere diversi e realizzarsi con altre modalità, ricorrendo ad esempio a soluzioni di sistema, completamente interne o con intervento esterno, con o senza l’intervento pubblico.
Ai sensi dell’art. 1 del Decreto Delegato 22 luglio 2011 n.111, tutte le banche sammarinesi sono obbligate ad aderire al Fondo, a tutela dei propri depositanti.
L’adesione è altresì prevista per quelle banche estere che intendessero aprire una succursale in Repubblica.
L’elenco delle banche aderenti è disponibile al seguente link .
I SOGGETTI GARANTITI
Sono tutelate sia le persone fisiche che le persone giuridiche, fatte salve le esclusioni previste dall’art. III.I.2 del Regolamento BCSM n. 2016-01.
Si, i depositanti minorenni hanno diritto alla medesima garanzia dei depositanti maggiorenni; tali diritti sono esercitati da chi ne detiene la potestà genitoriale.
No, ai fini della garanzia del Fondo la residenza del depositante non è un elemento rilevante, fatta salva la possibilità per il Fondo di rimborsare il depositante nella valuta dello Stato in cui risiede, ove diversa dall’euro.
No, ai fini della garanzia del Fondo la qualità di azionista del depositante non è un elemento rilevante.
L’OGGETTO DELLA TUTELA
La tutela del Fondo si applica ai depositi nominativi, siano essi a vista o a termine (cd. depositi vincolati):
- in conto corrente;
- su libretto di risparmio;
- rappresentati da certificati di deposito;
- nonché ai saldi creditori risultanti da situazioni transitorie quali:
- le somme precostituite per l’emissione di assegni ad uso circolare non ancora pervenuti all’incasso o per il caricamento di carte pre-pagate, associate ad un codice IBAN, nei limiti di quanto non ancora speso;
- le liquidità rivenienti da rapporti (cd. GPM) di gestione di portafogli di strumenti finanziari, quandanche il conto su cui sono depositate abbia natura tecnica.
No, gli strumenti indicati, emessi dalla banca in liquidazione coatta, non rientrano nell’oggetto della tutela offerta dal Fondo, in quanto strumenti finanziari di cui all’Allegato 2 della Legge 17 novembre 2005 n. 165 o comunque operazioni in titoli e non depositi bancari.
I depositi costituiti a garanzia della banca rientrano tra quelli ammissibili, in quanto non elencati tra quelli “esclusi da qualsiasi rimborso” dall’art. III.I.2 del Regolamento BCSM n. 2016-01; tuttavia ogni passività del depositante nei confronti della stessa banca depositaria può essere presa in considerazione in sede di determinazione dell’importo allo stesso rimborsabile, nel rispetto di quanto previsto all’art. III.I.4, comma 5, del Regolamento medesimo.
No, i valori custoditi nelle cassette di sicurezza non rientrano nella tutela offerta dal Fondo, fermo restando che, in caso di liquidazione coatta della banca, i beni in esse contenuti sono restituiti al loro titolare.
IL LIMITE DI COPERTURA
Il livello massimo di copertura, coerentemente allo standard europeo, è pari a 100.000 euro per depositante e per singola banca, a prescindere dall’appartenenza allo stesso gruppo bancario.
Ai fini dell’applicazione del livello di copertura si procede a cumulare i depositi di tutti i conti intestati alla stessa persona presso la medesima banca; per i conti cointestati il deposito è imputato in misura proporzionale al numero dei cointestatari.
ES.1:
Se un soggetto è titolare di un libretto di risparmio con un saldo di 50.000 euro, di un conto corrente con un saldo di 30.000 euro e di certificato di deposito del valore di 80.000 euro, in caso di liquidazione coatta della banca avrà titolo a ricevere una somma massima pari a 100.000 euro.
ES.2:
Se due coniugi sono cointestatari di conto corrente con un saldo di 100.000 euro (50.000 di competenza di ciascun coniuge), il marito è intestatario di un conto corrente con un saldo di 60.000 euro e la moglie di un conto corrente con un saldo di 30.000 euro, in caso di liquidazione coatta della banca il marito avrà titolo a ricevere una somma massima pari a 100.000 euro mentre la moglie avrà titolo per una somma massima pari a 80.000 euro.
IL RIMBORSO
Il Fondo rimborsa i depositanti solo in caso di liquidazione coatta amministrativa della banca, ai sensi dell’art. 85 della Legge 17 novembre 2005 n. 165, fermo restando che, nel rispetto del principio del “minor onere”, il Fondo può intervenire in tutela dei depositanti, anche in via straordinaria, con altre modalità, rivolte direttamente o indirettamente nei confronti della banca depositaria.
Entro 10 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, entro 7 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2024. Il termine decorre comunque dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca.
a) qualora vi sia incertezza sul diritto di un soggetto a ricevere il rimborso o il deposito sia oggetto di una controversia legale, come nel caso in cui il deposito sia soggetto a sequestro;
b) qualora il deposito sia soggetto a misure restrittive imposte da uno Stato o da organismi internazionali;
c) qualora il conto sia dormiente, ovvero non siano state effettuate operazioni relative al deposito, benché disponibile, negli ultimi 24 mesi anteriori alla liquidazione coatta;
d) nei casi dei saldi temporanei elevati, qualora l’importo da rimborsare ecceda il livello di copertura di 100.000 euro, il differimento opera per la sola eccedenza e il rimborso è effettuato entro sei mesi dalla data in cui la liquidazione coatta produce i suoi effetti;
e) nei casi di depositanti delle succursali sammarinesi di banche comunitarie.
Il depositante non deve effettuare alcuna richiesta di rimborso in quanto il Fondo procede direttamente al rimborso sulla base delle informazioni fornite dal Commissario Liquidatore.
ES:
Se un correntista è titolare di un deposito con un saldo di 60.000 euro e alla data della liquidazione coatta amministrativa della banca vanta interessi per 100 euro, avrà titolo a ricevere una somma pari a 60.100 euro.
Gli importi eccedenti il rimborso eseguito dal Fondo, o comunque eccedenti il livello massimo di copertura di 100.000 euro, rappresentano un credito residuo del depositante che viene iscritto nello stato passivo della banca e può concorrere successivamente ai riparti di liquidazione.
Ai sensi dell’art. III.I.5 comma 9 del Regolamento BCSM n. 2016-01, il Fondo rimborsa tali depositi in euro, salvo facoltà del Fondo, ove il depositante risieda all’estero, di eseguire il rimborso nella valuta dello Stato ove risiede.
Rientrano in tale categoria i depositi di persone fisiche aventi ad oggetto importi derivanti da:
a) operazioni relative al trasferimento o alla costituzione di diritti reali su unità immobiliari adibite ad abitazione;
b) divorzio, pensionamento, scioglimento del rapporto di lavoro, invalidità o morte;
c) pagamento di prestazioni assicurative, di risarcimenti o di indennizzi in relazione a danni per lesioni personali dolose o per ingiusta prigionia.
Non è previsto alcun rimborso qualora il valore del deposito sia inferiore a 100 euro e non vi sia stata alcuna operazione relativa al deposito negli ultimi ventiquattro mesi.