Procedure di rigore
Rientrano nella definizione di “procedure di rigore” , ai sensi dell’art. I.I.2 del Regolamento n.2021-02 “Regolamento sulle procedure di rigore delle imprese finanziarie” , le seguenti procedure:
- Sospensione degli organi amministrativi
- Amministrazione straordinaria
- Risoluzione bancaria
- Liquidazione coatta amministrativa
Con il Regolamento di Banca Centrale n. 2021-02, entrato in vigore il 16 luglio 2021, BCSM ha disciplinato il funzionamento delle procedure di rigore così come sopra definite, per gli aspetti non già regolati per legge o per quelli dalla stessa demandati alla BCSM.
Con specifico riguardo alle procedure di liquidazione coatta amministrativa, si rammenta che, per effetto della sopraindicata data di entrata in vigore del Reg. BCSM 2021-02 e di quanto disposto ai sensi degli articoli IV.X.1, comma 3, e VI.II.5 del medesimo Regolamento, tutti i creditori, iscritti nel passivo, inclusa la sezione separata, di procedure di Liquidazione Coatta Amministrativa ancora in corso, che volessero ricevere a mezzo e-mail una comunicazione annuale contenente la situazione dei conti e il conto finanziario della Procedura stessa, dovranno INVIARE UNA SPECIFICA RICHIESTA diretta al Commissario o ai Commissari Liquidatori (i contatti di ogni Procedura sono reperibili al seguente link).
Tale richiesta dovrà essere presentata dai creditori, iscritti nel passivo, inclusa la sezione separata, in tempo utile rispetto alla scadenza del 31 gennaio di ogni anno, comunicando l’indirizzo di posta elettronica al quale la Liquidazione dovrà inviare l’informativa annuale, quandanche tale indirizzo fosse già stato precedentemente comunicato dai creditori ad altri fini.
Per ciascun creditore, l’informativa avrà quindi decorrenza dalla prima scadenza annuale (31 gennaio) successiva all’invio della specifica richiesta di cui sopra.