Fondo di Indennizzo degli Investitori
Con Decreto Delegato 22 novembre 2018 n. 148 “Disposizioni in materia di sistemi di indennizzo degli investitori in recepimento della Direttiva 97/9/CE” San Marino, in attuazione a quanto previsto dalla Convenzione Monetaria con l’Unione Europea, ha conformato il proprio ordinamento alla predetta Direttiva comunitaria integrando la propria Legge n. 165/2005 (c.d. LISF) con l’articolo 100-bis, che ha previsto l’istituzione, anche nel sistema finanziario sammarinese, analogamente a quanto avviene nei paesi dell’UE, di un Fondo di indennizzo degli investitori affidandone alla Banca Centrale sia la disciplina, intervenuta con il Regolamento n. 2025-04, sia la gestione, per la quale è stato nominato apposito Organo.
Qui di seguito si riportano le principali informazioni.
Che cos’è il Fondo? È un patrimonio avente un’autonoma destinazione, ossia con autonomia patrimoniale perfetta rispetto alla Banca Centrale, che provvede sia alla sua costituzione, attraverso le contribuzioni versate dagli aderenti su richiesta, sia alla sua completa liquidazione, mediante pagamento in favore di ciascuno dei soggetti da indennizzare.
Quando si attiva il Fondo? Il Fondo si attiva solo in caso di liquidazione coatta amministrativa di un prestatore di servizi di investimento (PSI) con sede sociale a San Marino caratterizzata dalla mancata restituzione agli investitori aventi diritto delle somme di denaro e/o degli STRUMENTI FINANZIARI, o del loro controvalore, in conseguenza della violazione del regime di separatezza patrimoniale.
Chi vi aderisce? Vi aderiscono obbligatoriamente, ai sensi dell’art.100-bis della LISF, tutte le banche e le imprese di investimento, nonché le società di gestione qualora prestino anche servizi di investimento su base individuale.
Chi protegge? Tutti coloro che si siano avvalsi dei servizi di investimento forniti dall’aderente in liquidazione coatta amministrativa e si trovino nell’impossibilità di vedersi restituite le loro risorse finanziarie affidate in amministrazione o gestione, fatta eccezione per le speciali categorie di soggetti elencati all’articolo III.I.3 del Regolamento n. 2025-04 (soggetti esclusi).
Ci sono limiti all’indennizzo? L’indennizzo massimo liquidabile per ciascun investitore è pari a 20.000 euro. Tale limite si applica:
- al cumulo delle operazioni di investimento, convertite in euro, di ciascun investitore qualunque sia il numero dei rapporti contrattuali;
- frazionato tra gli eredi in caso di decesso dell’investitore;
- interamente con riguardo a ciascun investitore, per la rispettiva quota parte, in caso di operazione congiunta di investimento.
Con quali modalità l’indennizzo viene corrisposto? Mediante assegno di traenza e quietanza (T/Q) emesso dalla Banca Centrale a nome dell’investitore indennizzato.
A chi compete lo svolgimento delle varie attività del fondo? Ad un apposito Organo di Gestione istituito presso la Banca Centrale, in collaborazione con i commissari liquidatori del PSI in liquidazione coatta amministrativa ed avvalendosi delle informazioni acquisite e/o elaborate dal Dipartimento Vigilanza.
Come posso reperire ogni altra informazione utile su questo sistema di garanzia? Consultando il Regolamento n. 2025-04 emesso dalla Banca Centrale o scrivendo all’indirizzo fondoindennizzoinvestitori@bcsm.sm.