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24 feb 20222 min read

Emanazione Regolamento sul Fondo Straordinario di tutela dalle frodi finanziarie

La Banca Centrale della Repubblica di San Marino rende noto di aver emanato in data odierna il "Regolamento sul fondo straordinario di tutela dalle frodi finanziarie”, che entrerà in vigore il 28/02/2022, nel rispetto del termine fissato dall’articolo 7 del Decreto Delegato 24 gennaio 2022 n. 9.

Il provvedimento è stato adottato nell’esercizio della delega regolamentare contenuta all’articolo 7 del Decreto Delegato 17 dicembre 2018 n. 168 e s.m., esercizio svolto in conformità alle linee guida già espresse dal legislatore in ratifica della più recente decretazione, seppur limitatamente alle modalità di rimborso delle somme ai fiducianti di S.M.I. S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa.

In sede regolamentare sono state quindi traslate su di un ambito applicativo necessariamente più generale, esteso anche ad altre frodi finanziarie, laddove egualmente fonti di ingiuste perdite finanziarie per clienti di soggetti autorizzati in liquidazione coatta amministrativa e parimenti rientranti nei presupposti di tutela di cui all’articolo 2 del D.D. n.168/2018, le disposizioni del D.D. n.9/2022 riguardanti:

-      l’individuazione delle categorie di soggetti esclusi;

-      la delimitazione della tutela alle sole persone fisiche e ai loro eredi;

-      la quantificazione dell’indennizzo complessivo massimo per persona;

-      gli effetti sospensivi delle eventuali pendenze giudiziali sul pagamento dell’indennizzo;

-      la scadenza del 30 giugno per la presentazione delle domande di indennizzo;

-      i tempi massimi previsti per l’esitazione delle domande di indennizzo rivolte all’Organo di Gestione del Fondo, presso Banca Centrale, salvo sospensione in caso di loro incompletezza, e quelli per sovvenire alle richieste di integrazione documentale avanzate ai Commissari Liquidatori dai soggetti richiedenti l’indennizzo;

-      la periodicità annuale del piano di riparto del Fondo, su cui transitano le somme all’uopo già stanziate a pubblico bilancio (c.d. “plafond finanziario”);

-      l’acquisizione, quale condizione preliminare al pagamento dell’indennizzo, di autorizzazione di spesa da parte del Congresso di Stato e relativa legittimità, previa trasmissione alla Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio e alla Direzione della Finanza Pubblica del predetto piano di riparto, in forma nominativa ed analitica rispetto ad ogni avente diritto;

-      l’utilizzo da parte del Fondo, quale strumento di pagamento degli indennizzi, degli assegni di traenza e quietanza, secondo gli standard operativi della Tesoreria di Stato;

-      la compartecipazione d’ufficio degli aventi diritto ai futuri riparti del Fondo, per l’eventuale parte d’indennizzo riconosciuto ma non immediatamente erogabile, sul presupposto del meccanismo di autoalimentazione del plafond finanziario di cui all’art.6, comma 2, del D.D. n.168/2018.

Alle disposizioni “cardine” di cui sopra si uniscono quelle di maggior dettaglio volte a fornire all’Organo di Gestione del Fondo criteri applicativi sufficientemente dettagliati, tali da consentire un approccio quanto più “oggettivo e cartolare”, non disponendo, ai fini dell’accertamento della frode e della connessa ed ingiusta perdita finanziaria, degli strumenti d’indagine, dei poteri e delle competenze della magistratura ed essendo chiamato a decidere celermente (entro 60 giorni).

L’Allegato A è stato conseguentemente adeguato ai contenuti del Regolamento, prevedendo (in conformità a quanto già comunicato) che le istanze pervenute alla Banca Centrale prima del consolidamento del quadro normativo debbano necessariamente essere reiterate, ma con possibilità di fare utilmente rinvio, in ottica di semplificazione per i richiedenti, alla documentazione già prodotta ed analiticamente individuata.



Documenti allegati:

 
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Allegato A - Modulo standardizzato di domanda di indennizzo