La Banca Centrale della Repubblica di San Marino rende noto di aver emanato in data odierna, ai sensi dell’articolo 15 della Legge 17 novembre 2005 n. 165 (c.d. LISF), il Regolamento n. 2025-05 in materia di esponenti aziendali di imprese finanziarie sammarinesi, che entrerà in vigore il 29 gennaio 2026.
Come già anticipato in fase di pubblica consultazione, il provvedimento persegue due principali obiettivi:
- la semplificazione normativa, sia sul piano “quantitativo”, andando a concentrare in un unico regolamento tutta la disciplina sugli esponenti aziendali di soggetti autorizzati (requisiti, criteri e procedure) finora replicata in ciascun regolamento di settore, sia sul piano “qualitativo”, definendo tre diversi regimi proporzionali di “fit and proper requirements” applicabili rispettivamente a tre diversi cluster di imprese finanziarie (di tipo A, di tipo B o di tipo C);
- un maggior allineamento e aggiornamento rispetto sia alle linee guida e ai principi generali in materia contenuti nelle Direttive e nei Regolamenti dell’Unione europea nonché nei più recenti documenti delle European Supervisory Authorities (ESAs), sia alle best practices attuative di tale acquis rinvenibili al di fuori dei confini sammarinesi.
A tale ultimo riguardo rileva in particolare, a fronte dell’introduzione di un criterio di indipendenza di giudizio da valutare in capo a qualunque esponente aziendale di impresa finanziaria, la verifica di “requisiti” di indipendenza propriamente detti, oltreché per sindaci, in capo a una sola parte dell’organo amministrativo (almeno un “amministratore indipendente” in ogni CDA), ma significativamente più rigorosi rispetto a quelli sinora applicati indistintamente a tutti gli amministratori (e direttori). Tale nuovo regime di indipendenza, prima similarmente applicato solo agli organi amministrativi di società di gestione e imprese di assicurazione, è ora esteso, per coerenza, a tutte le imprese finanziarie di tipo A, quindi anche a banche, imprese di investimento e crypto-asset firm (CAF).
Rispetto alla bozza in consultazione, altre modifiche di rilievo riguardano:
- l’inclusione della regolamentazione in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo tra gli ambiti valevoli ai fini della valutazione del criterio di competenza;
- l’introduzione di una soglia di rilevanza quantitativa per la detenzione di partecipazioni nell’impresa finanziaria da parte dell’esponente aziendale ai fini della valutazione della sua indipendenza di giudizio;
- un maggior dettaglio riguardo alle materie rilevanti per i presidi e le misure organizzative adottabili da ciascuna impresa finanziaria al fine di fronteggiare efficacemente il rischio che le situazioni individuate possano inficiare l’indipendenza di giudizio;
- l’inserimento di ulteriori norme finali di coordinamento per le disposizioni contenute in altri regolamenti di vigilanza che facevano rinvio alle parti di regolamentazione settoriale abrogate e convogliate all’interno di quest’unico provvedimento.