La Banca Centrale della Repubblica di San Marino rende noto di aver emanato in data 18/03/2020 il Regolamento n. 2020-01 “Miscellanea degli interventi mirati di revisione alle vigenti disposizioni di vigilanza”.
Il provvedimento rappresenta l’evoluzione della bozza di Regolamento (già) modificativo dei Regolamenti n.2006-03, n.2007-02, n.2007-07, n.2008-01, n.2011-03 e n.2016-02 e oggetto di procedura di pubblica consultazione, di cui integra i contributi pervenuti, ampliando il perimetro di intervento per includervi, in ottica di maggiore efficienza normativa, quelle ulteriori mirate revisioni che, tipicamente nella categoria regolamentare che va sotto il nome di “miscellanea”, sono volte a consolidare a livello normativo gli indirizzi e i pronunciamenti già espressi dal Coordinamento di Vigilanza e a sovvenire a talune istanze di semplificazione provenienti dal sistema.
Rispetto alla bozza precedente, il Regolamento emanato, non solo
- recepisce lo standard del cd. “fit and proper” per gli esponenti e gli organi societari di banche, in continuità con le linee guida già anticipate nell’Allegato 7 del Reg.2019-01, tenuto conto delle peculiarità del sistema sammarinese, ed
- aggiorna i regolamenti della Banca Centrale alle disposizioni che non richiedono norme attuative (c.d. self executing) contenute nei recenti Decreti Delegati di recepimento delle Direttive U.E.,
ma anche:
- integra, a maggior chiarezza, il corredo definitorio della normativa bancaria (“compiti direttivi”, “direttore vicario”, “procedure di rigore”, “pronti contro termine” ecc.) ricercando al contempo l’allineamento delle definizioni di “esponenti aziendali” nelle altre regolamentazioni di settore, ove presenti;
- chiarisce in modo più netto la “non esecutività” connaturale alla carica di Sindaco;
- abbandona la scelta di enucleare la nuova categoria dell’indipendenza di giudizio (atipica e dai parametri applicativi poco definibili), in favore di un ulteriore rafforzamento dei già previsti e già sostanzialmente compliant requisiti di indipendenza (in particolare viene esteso anche agli amministratori il limite novennale alla rinnovabilità dell’incarico e viene riconosciuta, per amministratori e sindaci, rilevanza ostativa ad incarichi politico-istituzionali rivestiti nell’ultimo biennio);
- riordina la successione temporale tra nomine, accettazioni e verifiche di adeguatezza ed evidenzia gli elementi che distinguono il potere (autonomo) di removal di esponenti bancari da quello (sussidiario) di dichiararne la decadenza, eliminando coerentemente per i predetti esponenti la (ulteriore) procedura speciale di sospensione;
- riporta il potere di revoca degli esponenti già sospesi all’assemblea dei soci, rafforzando le reciproche prerogative di ciascun organo competente rispetto ai propri membri (nel caso di sindaci, sospensioni e decadenze, benché dichiarate dal consiglio di amministrazione, sono esecutive di delibere assunte dal collegio sindacale);
- allinea disposizioni normative già vigenti, ad esempio in tema di qualità dei titoli immobilizzati;
- introduce misure di semplificazione quali, a titolo esemplificativo: differimenti sui termini di invio di talune segnalazioni; accorpamento della autonoma segnalazione per l’attività fiduciaria; semestralizzazione di talune segnalazioni trimestrali; uso della posta elettronica per l’invio preliminare dei verbali di ritiro di banconote/monete sospette di falsità e aggiornamento della relativa modulistica direttamente sul sito web; eliminazione per gli intermediari assicurativi di una quota minima di formazione “in aula”, consentendo di assolvere interamente gli oneri formativi anche solo in via telematica; gratuità dei servizi “di prima informazione” nella Centrale Rischi.