La Banca Centrale informa che ieri, 22 dicembre, ha pubblicato sul proprio sito il Regolamento n.2010-02 dal titolo ''Regolamento per il ritiro dalla circolazione di banconote e monete in euro sospette di falsità '' che entrera' in vigore il prossimo 1 gennaio.
La Banca Centrale informa che ieri, 22 dicembre, ha pubblicato sul proprio sito il Regolamento n.2010-02 dal titolo “Regolamento per il ritiro dalla circolazione di banconote e monete in euro sospette di falsità” che entrerà in vigore il prossimo 1° gennaio.
Il Regolamento, sostitutivo delle Circolari e Lettere Uniformi emesse dall’Ispettorato per il Credito e le Valute nel biennio 2002-2003 in relazione all’adozione dell’euro per la Repubblica di San Marino, introduce importanti novità rispetto alla disciplina previgente.
Anzitutto viene esteso il novero dei soggetti che, in relazione all’attività svolta, vengono investiti del diritto-dovere di procedere al ritiro delle banconote e delle monete sospette di falsità, nel rispetto delle procedure fissate nel Regolamento ed utilizzando i moduli standard obbligatori allo stesso allegati. In precedenza tale procedura era pressochè riservata alle sole banche, mentre ora si applica a tutti i soggetti di seguito elencati:
- le imprese finanziarie (banche, finanziarie, fiduciarie, imprese di investimento, compagnie assicurative ecc.);
- gli intermediari assicurativi e riassicurativi;
- le imprese che svolgono attività di recupero crediti per conto terzi;
- le imprese che svolgono attività di custodia e trasporto di denaro contante;
- le succursali sammarinesi di soggetti, aventi sede all’estero, che svolgono le medesime attività esercitate dai soggetti indicati ai punti precedenti;
- gli uffici postali, gli altri uffici della Pubblica Amministrazione e della Pubblica Amministrazione Allargata che effettuano operazioni a contenuto finanziario tramite servizio di cassa verso il pubblico;
- i Dipartimenti di Esattoria e di Tesoreria della Banca Centrale;
- i soggetti che gestiscono case da gioco e di giochi della sorte previsti dalla Legge 25 luglio 2000, n. 67 e successive modifiche;
- le persone giuridiche che svolgono in modo occasionale e su scala limitata l’attività di negoziazione di una valuta contro un’altra, secondo quanto previsto dall’art. 26 bis della Legge 17 giugno 2008, n. 92.
Inoltre il Regolamento, in conformità con quanto disposto dall’ultima Legge di Bilancio, che ha modificato l’art.7 del Decreto 27 novembre 2001 n. 121, ha previsto la trasmissione diretta all’Interpol di San Marino per le banconote e le monete in divisa diversa dall’euro sospette di falsita'.
L’estensione degli obblighi a questa ampia gamma di soggetti è in linea con il rafforzamento della disciplina in atto anche a livello di direttive europee, nonché con le procedure applicate dai Paesi che utilizzano l’euro.
Regolamento 2010/02 e allegati