La Banca Centrale della Repubblica di San Marino comunica di aver avviato una procedura di consultazione pubblica sulla seguente bozza di Regolamento:
Regolamento sul Fondo di indennizzo degli investitori.
Il provvedimento è finalizzato a dare attuazione all’articolo 100-bis della Legge n. 165/2005 (c.d. LISF), introdotto nel 2018 in recepimento della Direttiva 97/9/CE relativa a sistemi di indennizzo degli investitori e adempie a impegni internazionali derivanti dalla Convenzione Monetaria.
Il provvedimento introduce misure a tutela degli investitori, analogamente a quanto previsto per i depositanti di banche, inserendosi nel più ampio quadro dei sistemi di indennizzo e di garanzia della clientela e integrando nello specifico il framework normativo concernente il settore delle securities e dei servizi di investimento, recentemente innovato con l’emanazione a fine 2024 del Regolamento BCSM n. 2024-05 in materia di servizi e attività di investimento.
I principali profili che caratterizzano la bozza di provvedimento in esame sono individuabili nei seguenti:
Eventuali contributi alla consultazione potranno essere inviati al seguente indirizzo e-mail:
dipartimento.vigilanza@bcsm.sm,
riportando come oggetto dell’e-mail “Consultazione Regolamento Fondo Indennizzo Investitori”.
Regolamento sul Fondo di indennizzo degli investitori.
Il provvedimento è finalizzato a dare attuazione all’articolo 100-bis della Legge n. 165/2005 (c.d. LISF), introdotto nel 2018 in recepimento della Direttiva 97/9/CE relativa a sistemi di indennizzo degli investitori e adempie a impegni internazionali derivanti dalla Convenzione Monetaria.
Il provvedimento introduce misure a tutela degli investitori, analogamente a quanto previsto per i depositanti di banche, inserendosi nel più ampio quadro dei sistemi di indennizzo e di garanzia della clientela e integrando nello specifico il framework normativo concernente il settore delle securities e dei servizi di investimento, recentemente innovato con l’emanazione a fine 2024 del Regolamento BCSM n. 2024-05 in materia di servizi e attività di investimento.
I principali profili che caratterizzano la bozza di provvedimento in esame sono individuabili nei seguenti:
- istituzione presso Banca Centrale del nuovo “Fondo di indennizzo degli investitori”, in regime di separatezza patrimoniale ma non anche di autonoma personalità giuridica;
- obbligo di adesione al Fondo per tutti gli intermediari finanziari che prestano servizi di investimento (prestatori di servizi di investimento-PSI), ad eccezione di quelli autorizzati in via esclusiva al servizio di consulenza in materia di investimenti o rientranti tra le imprese di investimento che non detengono, neanche in via temporanea, disponibilità liquide e strumenti finanziari di pertinenza dei clienti;
- alimentazione del Fondo da parte dei PSI aderenti, con approccio consortile e solidaristico e contribuzione del singolo PSI proporzionale all’ammontare complessivo dei relativi investimenti protetti rispetto al totale degli investimenti protetti nel sistema;
- limite massimo di indennizzo per investitore pari a euro 20.000, in linea con la protezione minima fissata a livello europeo;
- assenza di contribuzione ex ante al Fondo, ma solo ex post al verificarsi del c.d. trigger event, vale a dire della Liquidazione Coatta Amministrativa (LCA) di un prestatore di servizi di investimento che, in presenza di confusione patrimoniale e insolvenza, non è in grado di restituire agli investitori, almeno nel breve periodo, gli strumenti finanziari/la liquidità di pertinenza, né il loro controvalore economico;
- istituzione di un “Organo di Gestione” interno a Banca Centrale, composto da tre membri, di cui uno in veste di presidente, nominati dal Consiglio Direttivo e preposto a vagliare ed esitare le istanze di indennizzo presentate dagli investitori, a quantificare e richiedere (in collaborazione con il Dipartimento Vigilanza) le quote di contribuzione ai PSI aderenti e a erogare (in collaborazione con il Dipartimento Tesoreria) gli indennizzi;
- assenza di “attività gestoria” in capo al citato Organo di Gestione, tenuto conto di contribuzioni ex-post, solo in caso di intervento e per l’esatto importo occorrente, trattenute (su conto dedicato, infruttifero e gratuito, acceso presso Banca Centrale) per i pochi giorni necessari alla stampa/spedizione degli assegni T/Q in favore degli indennizzati.
Eventuali contributi alla consultazione potranno essere inviati al seguente indirizzo e-mail:
dipartimento.vigilanza@bcsm.sm,
riportando come oggetto dell’e-mail “Consultazione Regolamento Fondo Indennizzo Investitori”.