Tutte le richieste di iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi nonché di rilascio delle relative certificazioni devono essere presentate a:
Banca Centrale della Repubblica di San Marino
Dipartimento Vigilanza - Servizio Vigilanza Intermediari
Via del Voltone, 120 - 47890 San Marino
E-mail: dipartimento.vigilanza@bcsm.sm
Lattività di intermediazione assicurativa e riassicurativa è soggetta a preventiva autorizzazione rilasciata da Banca Centrale.
Lo svolgimento delle suddette attività è disciplinato dal Regolamento n. 2007-02, consultabile nel sito internet istituzione di Banca Centrale nella sezione Normativa/Regolamenti.
In riferimento alle iscrizioni richieste da soggetti sammarinesi, si precisa che, ai sensi dellart. 10 del predetto Regolamento, entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda di iscrizione, redatta secondo lo schema riportato nellallegato B al citato Regolamento (cfr. art. 9), ne viene comunicato laccoglimento o il diniego.
Relativamente alle iscrizioni richieste da soggetti esteri, si evidenzia, parimenti, che, ai sensi dellart. 27 del predetto Regolamento, entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda di iscrizione, redatta secondo lo schema riportato nellallegato D al citato Regolamento, ne viene comunicato laccoglimento o il diniego.
In caso di accoglimento delle istanze di iscrizione, la Banca Centrale rilascia unattestazione al fine di consentire al richiedente sammarinese/estero di espletare gli ulteriori adempimenti previsti dallordinamento della Repubblica di San Marino.
In particolare, si significa che è necessario ottenere licenza ad operare quale operatore economico nella Repubblica di San Marino come previsto dalla legge 40/2014.
Una volta prodotto tale documento di licenza, il soggetto viene iscritto nella pertinente sezione del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi e deve, ai sensi dellart. 17 del citato Regolamento, produrre:
In aggiunta, nel caso di persone giuridiche, devono essere nominati uno o più responsabili dellattività di intermediazione, inoltrando apposite istanze di iscrizione nella sezione A del predetto Registro redatte secondo lo scheda riportato nellallegato B del citato Regolamento.
A seguito dellespletamento di tale procedimento nonché della produzione della richiamata documentazione, listante ottiene così labilitazione ad operare.
I soggetti istanti devono stabilire una sede al fine dello svolgimento dellattività di intermediazione assicurativa e riassicurativa nel territorio della Repubblica di San Marino. In proposito, si rappresenta che lart. 15, comma 1, lett. i) del predetto Regolamento prevede, tra laltro, che lassenza di tale sede, o listituzione della stessa presso altri intermediari iscritti nel suddetto Registro (salvo che sia stato stipulato con lo stesso un accordo di collaborazione in regime di esclusività), o presso altri soggetti che esercitano attività industriali, di servizio, artigianali e commerciali, risulta una causa di incompatibilità con la permanenza delliscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi tenuto dalla scrivente Autorità di vigilanza.