La Legge 29 Luglio 2013 n. 101 costituisce la Raccolta delle disposizioni sulle banconote e monete in attuazione alla Convenzione monetaria sottoscritta tra la Repubblica di San Marino e lUnione Europea in data 27 marzo 2012 e resa esecutiva con Decreto Consiliare 7 agosto 2012 n.120, con particolare riferimento alle disposizioni sulle banconote e monete in euro e sulle relative misure di prevenzione della frode e falsificazione.
Il Congresso di Stato, in attuazione di quanto previsto allart. 31 della suddetta Legge, ha emanato il decreto delegato 8 agosto 2013 n. 116, che disciplina i profili sanzionatori.
Banca Centrale, in attuazione di quanto previsto allarticolo 2 della stessa Legge, ha emanato il Regolamento n. 2013-04 il quale, oltre a integrare la normativa per il pieno recepimento dellacquis comunitario in materia di controlli di autenticità e di idoneità delle banconote e monete in euro, stabilisce disposizioni di dettaglio e di carattere operativo richiamate dalla Legge stessa e rivolte ai gestori del contante, inclusi gli elenchi delle apparecchiature per lautenticazione o per lautenticazione e selezione delle banconote in euro (
elenco BCE
) e quello delle apparecchiature per il trattamento delle monete (
elenco CE
).
Banca Centrale attraverso un protocollo dintesa sottoscritto con la Banca dItalia, espressione dei rapporti di cooperazione tra le due Banche centrali in tale ambito, gestisce i servizi di cassa.
Il protocollo prevede un flusso informativo strutturato da parte della BCSM e consente alla stessa:
(i) la presentazione alla Banca dItalia delle banconote sospette di falsità e di quelle danneggiate;
(ii) il versamento delle banconote idonee e inidonee alla circolazione e il prelevamento di banconote presso la Filiale di Forlì della Banca dItalia.
Laccordo disciplina inoltre linvio delle segnalazioni statistiche sul ricircolo delle banconote e sulle monete in euro emesse dalla Repubblica di San Marino.