FAQ

Ai sensi della Legge n. 171 del 21/12/2018 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, è necessario il consenso degli interessati per il trattamento dei dati della Centrale dei Rischi?
No. La comunicazione dei dati relativi alla Centrale dei Rischi risponde ad un compito di interesse pubblico ed è effettuata in ottemperanza all’articolo 50 della LISF nell’esercizio dell’attività di vigilanza, in regime di esenzione dall’applicazione della Legge n. 171/2018 ai sensi dell’articolo 1 del Decreto - Legge n. 210/2020. Si precisa inoltre che le informazioni acquisite dal servizio di centralizzazione dei rischi hanno carattere riservato. Esse possono essere utilizzate solo per finalità connesse con l’assunzione e la gestione del rischio di credito.

 

Chi può avere accesso alle informazioni contenute nella Centrale dei Rischi?

Le informazioni contenute nella Centrale dei Rischi sono consultabili dagli intermediari partecipanti a condizione che avanzino richieste finalizzate all’assunzione e alla gestione del rischio di credito; le informazioni possono essere richieste solo nei casi in cui concorrano a fornire elementi utili ai fini della valutazione del merito di credito della clientela effettiva o potenziale.

 

Le informazioni fornite dalla Centrale dei Rischi possono rappresentare una forma di "certificazione" dei crediti concessi dal sistema creditizio?
No. I dati registrati negli archivi della Centrale dei Rischi mostrano un debito verso il sistema creditizio che potrebbe non coincidere con quello effettivo. Alcuni intermediari finanziari potrebbero essere esonerati dall'obbligo di segnalazione alla Centrale dei Rischi e, inoltre, esiste una soglia minima di 10.000 euro al di sotto della quale i crediti non vanno segnalati.

 

In Centrale dei Rischi vengono segnalati solo i "cattivi pagatori"?
No. La presenza di un soggetto in Centrale dei Rischi indica che un intermediario partecipante ha segnalato un debito ovvero una garanzia che superano la soglia di censimento.

 

Cos’è una “sofferenza”?
Un cliente viene classificato a sofferenza quando è in stato di insolvenza (incapacità di saldare il proprio debito) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, a prescindere dall’accertamento giudiziario; un semplice ritardo nei pagamenti non è causa sufficiente per la segnalazione a “sofferenza”.
La classificazione a sofferenza è il risultato della valutazione della complessiva situazione finanziaria del cliente da parte dell’intermediario segnalante.
Gli intermediari partecipanti al servizio di centralizzazione dei rischi devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (es. garanti, soci illimitatamente responsabili) la prima volta che lo segnalano a sofferenza.

 

La Centrale dei Rischi sammarinese scambia le informazioni sui rischi creditizi con omologhi servizi di centralizzazione di Paesi esteri?
Attualmente la Centrale dei Rischi sammarinese raccoglie le informazioni trasmesse dagli intermediari partecipanti e non scambia tali informazioni con altri servizi di centralizzazione dei rischi di Paesi esteri. L’art. 50 della Legge 165/2005 (LISF) prevede che l’Autorità di Vigilanza può scambiare le informazioni sui rischi creditizi con omologhi servizi di centralizzazione di Paesi esteri, nell’ambito di appositi protocolli d’intesa che prevedano condizioni di piena reciprocità, o di accordi di cooperazione tra omologhe autorità.

 

Quando terminano per un soggetto le segnalazioni nella Centrale dei Rischi?
Gli intermediari partecipanti non sono più tenuti alla segnalazione di un soggetto quando l’intera esposizione nei confronti del singolo cliente è scesa sotto la soglia di censimento pari a 10.000 euro (fatta eccezione per le sofferenze) oppure quando il finanziamento è estinto.

 

Per quanto tempo gli intermediari partecipanti possono consultare le informazioni della Centrale dei Rischi?
Gli intermediari partecipanti possono chiedere alla Centrale dei Rischi di conoscere la posizione globale di rischio dei soggetti censiti per un periodo non superiore alle ultime 24 date contabili. Al riguardo, il servizio di prima informazione sarà disponibile dal consolidamento delle rilevazioni riferite al 30 settembre 2017, che costituisce la prima data contabile consultabile.

 

Con quale periodicità vengono aggiornati i dati in Centrale dei Rischi?
Tutti gli intermediari partecipanti trasmettono le posizioni di rischio dei soggetti entro il 25° giorno del mese successivo a quello di riferimento e dopo la verifica degli eventuali rilievi avviene il consolidamento. A seguito dell’operazione di consolidamento delle posizioni di rischio, che indicativamente viene eseguita non prima del 40° giorno successivo alla data di riferimento, sono generati i flussi di ritorno agli intermediari partecipanti. Le variazioni di stato a sofferenza sono trasmesse entro 3 giorni lavorativi successivi a quello in cui i competenti organi aziendali abbiano accertato lo stato di sofferenza del cliente.

 

Quanto tempo occorre perché il pagamento di un debito risulti in Centrale dei Rischi?
Il pagamento di un debito viene rilevato nella segnalazione trasmessa dall’intermediario alla Centrale dei Rischi riferita al mese in cui tale debito è stato pagato. Ad esempio, se il pagamento avviene il 10 ottobre, sarà registrato nella segnalazione relativa alla data contabile del 31 ottobre, che l’intermediario è tenuto a effettuare entro il 25 novembre. Le informazioni riferite alla data del 31 ottobre sono consultabili dagli intermediari e dagli stessi debitori intorno ai primi giorni di dicembre (cfr. risposta precedente).

 

È possibile correggere i dati presenti in Centrale dei Rischi?
In caso di informazioni errate presenti in Centrale dei Rischi, i soggetti interessati possono ottenerne l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione rivolgendosi direttamente agli intermediari segnalanti. Questi ultimi sono responsabili dell'esattezza delle segnalazioni alla Centrale dei Rischi. Qualora gli intermediari partecipanti rilevino che una posizione di rischio precedentemente segnalata è errata o non è stata correttamente imputata, devono sollecitamente rettificare quanto trasmesso. La Centrale dei Rischi registra nei propri archivi tale variazione e, nel caso si riferisca ad una delle ultime 24 rilevazioni, la comunica prontamente per via telematica agli intermediari interessati.

 

Si può richiedere alla Banca Centrale la cancellazione dei dati dalla Centrale dei Rischi?
Chi trova nella Centrale dei Rischi un'informazione a suo nome che ritiene inesatta, può chiedere di correggerla direttamente all'intermediario che l'ha segnalata, non alla Banca Centrale.

 

Si può richiedere la propria posizione in essere presso la Centrale dei Rischi?
Sì. Gli interessati possono richiedere la propria posizione di rischio direttamente all’intermediario segnalante, che deve consegnare l’informativa sulla posizione di rischio sulla base dei flussi informativi ricevuti dalla Banca Centrale.
L’informativa sulla propria posizione di rischio può essere richiesta anche direttamente alla Banca Centrale (modulistica disponibile nell’apposita sezione del sito internet), che provvederà a fornire il dettaglio delle segnalazioni di rischio prodotte dai singoli intermediari nelle ultime 24 date contabili disponibili.
La prima data contabile consultabile è quella riferita al consolidamento della rilevazione al 30.09.2017; al riguardo, si precisa che tra la data contabile alla quale i dati si riferiscono e quella in cui sono disponibili, decorrono, indicativamente, non meno di 40 giorni.

 

Posso risultare presente in Centrale dei Rischi anche se ho estinto la mia posizione debitoria?

Sì, perché le segnalazioni rimangono visibili per 24 date contabili mensili.



Accesso ai dati della Centrale dei Rischi