I diritti di segreteria, previsti dallart. 21 del Regolamento BCSM n. 2019-01, sono applicati con riferimento ad attività istruttorie svolte dal Dipartimento Vigilanza, su iniziativa di soggetti privati che non siano già vigilati ai fini di cui al Decreto Delegato n.117/2006 e s.m, inerenti a:
a) istanze di autorizzazione,
b) richieste di parere,
c) quesiti interpretativi su disposizioni vigenti.
ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE
Nel caso di istanze, le tariffe sono articolate in funzione della classificazione tassonomica di vigilanza del soggetto in riferimento al quale è richiesto un vaglio autorizzativo di Banca Centrale, distinguendo quindi tra soggetti autorizzati, altri soggetti vigilati od obbligati ad iscrizione in albi/registri tenuti da BCSM e soggetti diversi.
a) Istanze riferibili a soggetti autorizzati
Limporto è stato parametrato in funzione di quello massimo richiesto per le banche, modulando le altre tariffe sulla base della maggiore o minore complessità operativa degli intermediari, avuta anche presente la possibilità di offrire congiuntamente più prodotti e servizi.
Nel caso di imprese finanziarie estere, le tariffe sono inferiori rispetto a quelle previste per una costituzione ex novo, tenuto conto del regime di vigilanza prudenziale cui sono già sottoposte nel Paese di insediamento. A questultimo riguardo, una ulteriore distinzione è stata fatta in relazione allarea geografica di appartenenza (UE / non UE), in considerazione del percorso di graduale e sostanziale allineamento tra le disposizioni di vigilanza in vigore nella UE in materia bancaria e finanziaria e quelle in vigore a San Marino, in conformità a quanto previsto dalla vigente Convenzione Monetaria, aspetto che agevola lanalisi in sede istruttoria.
TIPOLOGIA PROCEDIMENTO AUTORIZZATIVO RILEVANTE PER IL DIPARTIMENTO VIGILANZA | SOGGETTI AUTORIZZATI | ||||||
Banche |
Società Finanziarie | Società Fiduciarie | Imprese di Investimento | SG | Assicurazioni | IDP-IMEL | |
Autorizzazione esercizio attività riservate | 15.000 | 7.500 | 5.000 | 7.500 | 5.000 | 10.000 | 4.000 |
Abilitazione all'operatività | 2.500 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 2.000 | 1.250 |
Autorizzazione acquisto partecipazioni rilevanti in soggetti autorizzati | 1.500 (PF)/ 3.000 (PNF)/ 5.000 se di controllo | ||||||
Autorizzazione succursale imprese finanziarie estere | 7.500 (UE) / 10.000 (EXTRA UE) | 3.750 (UE) / 5.000 (EXTRA UE) | 2.750 (UE) / 3.750 (EXTRA UE) | 3.750 (UE) / 5.000 (EXTRA UE) | NA (*) | 2.000 (UE) / 3.000 (EXTRA UE) | |
Autorizzazione prestazione di servizi imprese finanziarie estere senza stabilimento | 5.000 (UE) / 7.500 (EXTRA UE) | 2.500 (UE) / 3.750 (EXTRA UE) | 1.750 (UE) / 2.500 (EXTRA UE) | 2.500 (UE) / 3.750 (EXTRA UE) | NA (*) | 1.500 (UE) /
2.000 (EXTRA UE) | 1.500 (UE) / 2.000 (EXTRA UE) |
Comunicazione apertura uffici di rappresentanza da parte di imprese finanziarie estere | 2.500 (UE) / 3.750 (EXTRA UE) | 1.750 (UE) / 2.500 (EXTRA UE) | NA (*) | 1.250 (UE) / 1.500 (EXTRA UE) | |||
(*) - Nel caso delle SG non è prevista l'operatività a San Marino di SG estere in quanto l'operatività consentita è lofferta di parti di OIC esteri tramite soggetti autorizzati sammarinesi e non è previsto un vaglio autorizzativo sulle SG estere. | |||||||
(**) - Nel caso delle imprese di assicurazione l'operatività di compagnie estere è consentita unicamente mediante intermediari assicurativi iscritti nel registro BCSM, che non configura propriamente una libera prestazione di servizi ex art. 75 della LISF. L'autorizzazione concessa - ai sensi del Regolamento 2007-02 sull'Intermediazione Assicurativa - tiene conto di tale specifica configurazione operativa |
Qualora, la Banca Centrale sia già in possesso di informazioni e documentazione rilevante per la valutazione dellistanza in relazione ad altre istanze o ruoli svolti dal soggetto istante presso il sistema bancario e finanziario, potrà essere applicato - su indicazione della Direzione un fattore di sconto del 25%, ferma restando una tariffa minima di euro 1.200.
b) Istanze riferibili ad altri soggetti vigilati e/o obbligati ad iscrizione in albi/registri tenuti da BCSM
I diritti di segreteria sono stati determinati tenendo conto della:
In coerenza con tali criteri, è stata adottata la seguente articolazione tariffaria.
TIPOLOGIA PROCEDIMENTO AUTORIZZATIVO RILEVANTE PER IL DIPARTIMENTO VIGILANZA | SOGGETTI VIGILATI OBBLIGATI AD ISCRIZIONE IN ALBI/REGISTRI TENUTI DA BCSM | |||
Consulenti Finanziari Indipendenti | Intermediari assicurativi | Promotori Finanziari | Trustee Professionali | |
Iscrizione registro Promotori Finanziari | 500 | |||
Iscrizione registro Consulenti finanziari indipendenti | 500 (PF) / 1.000 (PNF) | |||
Iscrizione registro Intermediari Assicurativi | 250 (PF) / 500 (PNF) | |||
Autorizzazione esercizio professionale dell'Ufficio trustee | 250 (PF) / 500 (PNF) |
c) Istanze riferibili a soggetti diversi
I procedimenti di autorizzazione allemissione di obbligazioni da parte di società (ex art. 31, comma 3 della L. n. 47/2006), e leventuale approvazione del prospetto informativo (ex art. 107 della L. 165/2005), richiedono il versamento di un importo fisso pari a euro 1.200 per ciascun procedimento.
QUESITI E PARERI
Per quanto attiene ai quesiti e alle richieste di parere, lammontare dei costi sarà di volta in volta calcolato tenuto conto delle attività di analisi, studio, ricerca o esegesi richieste per fornire il riscontro, fermo restando un importo minimo dei diritti di segreteria pari a 1.200,00.
I diritti di segreteria sono quindi applicati solo qualora i quesiti posti e i pareri richiesti comportino attività esegetiche di interpretazione di norme vigenti ovvero la puntuale individuazione delle norme applicabili ad una specifica casistica, con necessità di preventiva analisi del caso concreto prospettato, non risolvendosi nel mero rinvio a specifiche disposizioni o nellindicazione delle corrette modalità applicative delle vigenti disposizioni di vigilanza.
MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA
Considerato che lavvio dellattività istruttoria da parte del Dipartimento Vigilanza è subordinato allincasso dei diritti di segreteria, come sopra liquidati, nel caso di:
Le istanze di autorizzazione, le richieste di parere e i quesiti interpretativi per i quali siano stati applicati diritti di segreteria sintenderanno ritirati qualora il versamento dei diritti medesimi non intervenga entro 30 giorni dalla loro liquidazione.