I diritti di segreteria, previsti dallart. 21 del Regolamento BCSM n. 2019-01, sono applicati con riferimento ad attività istruttorie svolte dal Dipartimento Vigilanza, su iniziativa di soggetti privati che non siano già vigilati ai fini di cui al Decreto Delegato n.117/2006 e s.m, inerenti a:
a) istanze di autorizzazione,
b) richieste di parere e quesiti interpretativi su disposizioni vigenti;
c) richieste di attestazione dei dati contenuti nei pubblici registri ed albi.
A) ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE
Nel caso di istanze, le tariffe sono articolate in funzione della classificazione tassonomica di vigilanza del soggetto in riferimento al quale è richiesto un vaglio autorizzativo di Banca Centrale, distinguendo quindi tra soggetti autorizzati, altri soggetti vigilati od obbligati ad iscrizione in albi/registri tenuti da BCSM e soggetti diversi.
Limporto è stato parametrato in funzione di quello massimo richiesto per le banche, modulando le altre tariffe sulla base della maggiore o minore complessità operativa degli intermediari, avuta anche presente la possibilità di offrire congiuntamente più prodotti e servizi.
Nel caso di imprese finanziarie estere, le tariffe sono inferiori rispetto a quelle previste per una costituzione ex novo, tenuto conto del regime di vigilanza prudenziale cui sono già sottoposte nel Paese di insediamento. A questultimo riguardo, una ulteriore distinzione è stata fatta in relazione allarea geografica di appartenenza (UE / non UE), in considerazione del percorso di graduale e sostanziale allineamento tra le disposizioni di vigilanza in vigore nella UE in materia bancaria e finanziaria e quelle in vigore a San Marino, in conformità a quanto previsto dalla vigente Convenzione Monetaria, aspetto che agevola lanalisi in sede istruttoria.
- Autorizzazioni di market entry - imprese finanziarie
TIPOLOGIA PROCEDIMENTO AUTORIZZATIVO RILEVANTE PER IL DIPARTIMENTO VIGILANZA | SOGGETTI AUTORIZZATI | ||||||||
Banche |
Società Finanziarie | Società Fiduciarie | Imprese di Investimento | SG | Assicurazioni | IDP-IMEL | CASP | Art Issuer | |
Autorizzazione esercizio attività riservate | 15.000 | 7.500 | 5.000 | 7.500 | 5.000 | 10.000 | 4.000 | 6.000 | 4.000 |
Abilitazione all'operatività | 2.500 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 2.000 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
Autorizzazione acquisto partecipazioni rilevanti in soggetti autorizzati | 1.500 (PF)/ 3.000 (PNF)/ 5.000 se di controllo | ||||||||
Autorizzazione succursale imprese finanziarie estere | 7.500 (UE) / 10.000 (EXTRA UE) | 3.750 (UE) / 5.000 (EXTRA UE) | 2.750 (UE) / 3.750 (EXTRA UE) | 3.750 (UE) / 5.000 (EXTRA UE) | NA (*) | 5.000 (UE) /
7.500 | 2.000 (UE) / 3.000 (EXTRA UE) |
| |
Autorizzazione prestazione di servizi imprese finanziarie estere senza stabilimento | 5.000 (UE) / 7.500 (EXTRA UE) | 2.500 (UE) / 3.750 (EXTRA UE) | 1.750 (UE) / 2.500 (EXTRA UE) | 2.500 (UE) / 3.750 (EXTRA UE) | NA (*) | 1.500 (UE) /
2.000 (EXTRA UE)
| 1.500 (UE) / 2.000 (EXTRA UE) |
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Comunicazione apertura uffici di rappresentanza da parte di imprese finanziarie estere | 2.500 (UE) / 3.750 (EXTRA UE) | 1.750 (UE) / 2.500 (EXTRA UE) | NA (*) | 1.250 (UE) / 1.500 (EXTRA UE) |
| ||||
(*) - Nel caso delle SG non è prevista l'operatività a San Marino di SG estere in quanto l'operatività consentita è lofferta di parti di OIC esteri tramite soggetti autorizzati sammarinesi e non è previsto un vaglio autorizzativo sulle SG estere. |
Qualora la Banca Centrale sia già in possesso di informazioni e documentazione rilevante per la valutazione dellistanza in relazione ad altre istanze o ruoli svolti dal soggetto istante presso il sistema bancario e finanziario, potrà essere applicato - su indicazione della Direzione un fattore di sconto del 25%, ferma restando una tariffa minima di euro 1.200.
- Autorizzazioni di market entry iscrizioni in registri e albi
I diritti di segreteria sono stati determinati tenendo conto della:
In coerenza con tali criteri, per liscrizione nei rispettivi registri/albi di:
a) intermediari assicurativi;
b) promotori finanziari;
c) consulenti finanziari indipendenti;
d) trustee professionali;
e) servicer
è stata adottata la seguente articolazione tariffaria semplificata:
- euro 500 quando persone fisiche/ditte individuali
- euro 1.000 quando persone non fisiche/società.
- Prospetti informativi e white paper
I procedimenti di approvazione del prospetto informativo (ex art. 107 della L. 165/2005) e quelli di notifica/pubblicazione del white paper (ex art. 8 comma 1 del D.D. 138/2024), richiedono il versamento di un importo fisso pari rispettivamente a euro 4.000 ed euro 2.000 per ciascun procedimento.
B) RICHIESTE DI PARERE E QUESITI
Per quanto attiene ai quesiti e alle richieste di parere, lammontare dei costi sarà di volta in volta calcolato tenuto conto delle attività di analisi, studio, ricerca o esegesi richieste per fornire il riscontro, fermo restando un importo minimo dei diritti di segreteria pari a euro 1.500. I diritti di segreteria sono quindi applicati solo qualora i quesiti posti e i pareri richiesti comportino attività esegetiche di interpretazione di norme vigenti ovvero la puntuale individuazione delle norme applicabili ad una specifica casistica, con necessità di preventiva analisi del caso concreto prospettato, non risolvendosi nel mero rinvio a specifiche disposizioni o nellindicazione delle corrette modalità applicative delle vigenti disposizioni di vigilanza.
C) ATTESTAZIONE DEI DATI CONTENUTI NEI PUBBLICI REGISTRI ED ALBI
Con riguardo alle richieste di formale attestazione dei dati contenuti nei pubblici registri e albi tenuti dalla Banca Centrale ai fini di vigilanza, vengono applicati diritti di segreteria in misura fissa pari a euro 100 per ciascun registro o albo i cui dati, storicizzati o attuali, siano oggetto di attestazione.
D) MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA
Considerato che lavvio dellattività istruttoria da parte del Dipartimento Vigilanza è subordinato allincasso dei diritti di segreteria, come sopra liquidati, nel caso di:
Le istanze di autorizzazione, le richieste di parere e i quesiti interpretativi per i quali siano stati applicati diritti di segreteria sintenderanno ritirati qualora il versamento dei diritti medesimi non intervenga entro 30 giorni dalla loro liquidazione; egualmente, nei casi di istanze di attestazione per dati in pubblici registri, albi od elenchi, qualora non già pervenute unitamente a copia della disposizione di bonifico, le stesse decadranno decorsi ulteriori 30 giorni.
(Tariffario diritti di segreteria aggiornato con delibera del Consiglio Direttivo del 06/11/2024)