Emanazione Regolamento Miscellanea 2023

La Banca Centrale della Repubblica di San Marino rende noto di aver emanato in data 27/03/2023 il Regolamento n. 2023-01 “Miscellanea degli interventi mirati di revisione alle vigenti disposizioni di vigilanza”, che entrerà in vigore il 31/03/2023.
Il provvedimento, adottato in esito alla procedura di pubblica consultazione, consta di 18 articoli, intervenendo capillarmente a modifica ed integrazione di 15 regolamenti/circolari, nonché sull’intera normativa di vigilanza attraverso disposizioni finali a carattere trasversale, come meglio descritto nel prospetto sotto indicato:

n. Art. Atto modificato Oggetto 
1 Circ.2010-02 Sana e prudente gestione per società fiduciarie
2 Circ.2012-01 Rilevazione periodica di informazioni sull’utilizzo degli strumenti di pagamento
3 Circ.2015-02 Obblighi informativi - Centrale dei Rischi
4 Reg.2006-03 Servizi di investimento collettivo
5 Reg.2007-02 Intermediazione assicurativa e riassicurativa
6 Reg.2007-07 Raccolta del risparmio e attività bancaria
7 Reg.2011-03 Attività di concessione di finanziamenti (società finanziarie)
8 Reg.2008-01 Attività assicurativa rami vita
9 Reg.2010-01 Esercizio professionale dell’ufficio di trustee
10 Reg.2013-04 Banconote e monete in euro
11 Reg.2015-01 Vigilanza informativa
12 Reg.2009-01 Bilancio di esercizio – imprese di assicurazione
13 Reg.2016-02 Bilancio d’impresa / bilancio consolidato – soggetti autorizzati
14 Reg.2020-04 Servizi di pagamento e di emissione di moneta elettronica
15 Reg.2021-02 Procedure di rigore delle imprese finanziarie
16 /// Norme finali
17 /// Norme transitorie
18 /// Testi consolidati

 

In esito alla partecipata procedura di consultazione, il provvedimento si arricchisce dei seguenti principali contenuti: 

 

  1. estensione a tutte le categorie di soggetti autorizzati anche della misura di incentivazione prudenziale prevista per le immobilizzazioni immateriali da investimenti tecnologici a presidio della continuità delle “funzioni operative strategiche”, così come ora definite in ciascun regolamento settoriale;
  2. riformulazione del requisito di professionalità specialistico per amministratori di società di gestione, richiesto per la maggioranza dei componenti del C.d.A., al fine di:
    • valorizzare anche competenze gestorie maturate in settori diversi dalla finanza (crediti, immobili, opere d’arte ecc.) laddove comunque adeguate alle attività di investimento dei fondi che la S.G. intende istituire e gestire;
    • prevedere un criterio di valutazione da applicarsi all’intero organo amministrativo nella sua collegialità, anziché a ciascuno dei suoi componenti, fondato sulla complementarietà delle professionalità ivi presenti;
  3. apertura all’opzione di sedi condivise, per le sole parti comuni ed accessorie, tra più agenti o più broker e introduzione di un termine di 4 mesi per quegli intermediari assicurativi che dovessero eseguire modifiche strutturali alle loro sedi (accessi esterni, separatezza archivi) per renderle compliant con i maggiori standard di adeguatezza rispetto a quelli previgenti;
  4. introduzione di un requisito per l’intermediazione di polizze da parte di broker iscritti in collaborazione con agenti esteri non iscritti consistente nella mancanza, tra gli intermediari iscritti, di agenti della medesima impresa assicurativa individuata per la propria clientela. Il vincolo operativo sarà valevole solo per nuove intermediazioni (quindi per nuove polizze, anche se a rinnovo di quelle scadute), e, limitatamente a quelle afferenti accordi di collaborazione cross-border già in essere, solo per quelle successive al 31 dicembre 2023 per consentirne medio tempore la regolarizzazione;
  5. chiarimento sulle modalità applicative ai c.d. “collaboratori di intermediari assicurativi”, quando persone giuridiche, delle disposizioni sui requisiti di onorabilità e professionalità, con introduzione, per tutti i collaboratori, quali addetti “fuori sede”, di un limite massimo unitario di 250 euro per gli incassi dalla clientela di denaro contante;
  6. ricalibrazione dei requisiti di fit and proper per gli esponenti aziendali di banche, sia introducendo per il capo della struttura esecutiva, a presidio di una adeguata disponibilità di tempo all’esercizio della carica, di una incompatibilità con altri incarichi, se non infragruppo o in un strutture di rilievo personale/familiare (S.P.E.), sia rimuovendo il vincolo di durata massima all’incarico di amministratore (9 anni negli ultimi 12), in assenza di standard europei in tal senso ed in considerazione del requisito di adeguatezza complessiva dell’organo, espresso anche in termini di diversa anzianità di carica tra i suoi componenti;
  7. applicazione agli strumenti finanziari strutturati in portafoglio del principio del look through ai fini di una più puntuale determinazione del loro coefficiente di assorbimento patrimoniale in base alla loro effettività rischiosità, verificabile ove necessario anche in forma dialettica con la banca o la società finanziaria vigilate, esaminando la specifica documentazione di offerta dello strumento finanziario in portafoglio;
  8. chiarimento sulle modalità applicative delle norme in tema di verifica del requisito di “capienza patrimoniale” ai fini di sospensione dell’obbligo di alienazione dei beni immobili da recupero crediti;
  9. proroga dal 15 al 23 aprile del termine per l’invio alla Banca Centrale dei flussi segnaletici di vigilanza con data di riferimento al 31.12.2022 e rinvio al bilancio d’esercizio 2023 dell’unica modifica afferente i criteri di valorizzazione delle poste di bilancio (strumenti finanziari non immobilizzati);
  10. esonero dall’obbligo di invio del flusso cartaceo supplementare di dettaglio al 30.06.2023, per quei soggetti autorizzati che già provvedono per le medesime tipologie di asset (titoli, partecipazioni e immobili di proprietà e crediti dubbi) all’invio di apposita segnalazione elettronica.