La Repubblica di San Marino utilizza leuro come propria valuta nazionale in forza di una Convenzione Monetaria con lUnione Europea. Lattuale convenzione è entrata in vigore il 1° settembre 2012 ed ha sostituito quella precedentemente vigente, sottoscritta nel 2000. Prima dellintroduzione delleuro, San Marino utilizzava come propria moneta nazionale la Lira per effetto di un accordo monetario con lItalia.
La convenzione monetaria prevede il diritto per San Marino di coniare un contingentato numero di monete metalliche in euro con propria facciata nazionale. Per lanno 2014 il contingente, calcolato sulla base ai parametri dellaccordo, ammonta ad 2.745.957,61. Le monete in euro emesse dalla Repubblica di San Marino sono identiche alle monete in euro emesse dagli Stati membri dell'Unione europea che hanno adottato l'euro per quanto concerne il valore nominale, il corso legale, le caratteristiche tecniche, le caratteristiche artistiche della faccia comune e le caratteristiche artistiche comuni della faccia nazionale.
Sempre nel limite del massimale annuale La Repubblica di San Marino può emettere monete da collezione in euro. L'emissione è effettuata in linea con gli orientamenti dell'Unione europea per le monete da collezione in euro, che prevedono, in particolare, l'adozione di caratteristiche tecniche, caratteristiche artistiche e tagli che consentano di differenziare le monete da collezione da quelle destinate alla circolazione.
San Marino conserva in oltre il diritto di continuare ad emettere monete in oro denominate in scudi. Le monete da collezione e le monete in oro denominate in scudi non hanno corso legale nell'Unione europea.
LUfficio filatelico e Numismatico è lufficio della Pubblica Amministrazione che si occupa di gestire la coniazione e messa in circolazione delle monete metalliche. In base agli accordi convenzionali la coniazione delle monete è commissionata alla Zecca dello Stato Italiana. E comunque facoltà della Repubblica di San Marino avvalersi anche di altre istituti di coniazione comunitari.
Per effetto della facoltà di utilizzo e coniazione delleuro San Marino si è impegnato a recepire le principali normative europee sulle banconote e monete e sulle relative misure di prevenzione della frode e falsificazione. La Legge 29 Luglio 2013 n. 101 Raccolta delle disposizioni sulle banconote e monete ed il Decreto delegato 8 agosto 2013 n. 116 Sanzioni relative alle disposizioni della legge 29 luglio 2013 n. 101 e disposizioni di raccordo con il decreto 30 maggio 2006 n.76 costituiscono le fonti normative principali con le quali vengono recepite tali disposizioni.
La legge 2013/101 affida a Banca Centrale il ruolo di Autorità Nazionale Competente con le seguenti funzioni:
BCSM collabora con lUfficio Centrale per il Falso Monetario (UCFM) al quale compete, sempre in veste di Autorità Nazionale Competente, il compito di organizzare e coordinare le indagini in materia di falsificazione di monete e banconote nonché di collaborazione con forze di polizia di altri paesi in materia di prevenzione e contrasto alla frode e alla falsificazione delle stesse. LUfficio Centrale per il Falso Monetario è istituito presso lUfficio Centrale Nazionale Interpol della Repubblica di San Marino.
In questa sezione del sito trovi i documenti e le informazioni utili con riferimento al ruolo di BCSM di autorità nazionale competente.