Accordi in materia fiscale

La Repubblica di San Marino adotta una propria autonoma politica fiscale e in quanto paese terzo rispetto all’Unione Europea non è soggetta alla normativa comunitaria in materia. Una eccezione a tale circostanza è stata rappresentata dall’Accordo fra la Comunità europea e la Repubblica di San Marino che stabiliva misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.

Tale accordo, sottoscritto a Bruxelles il 7 dicembre 2004, impegnava San Marino ad applicare misure equivalenti a quelle previste dalla Direttiva 2003/48 in relazione ai pagamenti di interessi effettuati da Agenti Pagatori residenti nella Repubblica di San Marino in favore  di soggetti residenti in uno Stato membro dell’UE. La medesima intesa è stata raggiunta dall’UE anche con altri paesi terzi come la Svizzera, il Liechtenstein, Andorra e Monaco.

L’obiettivo dei summenzionati accordi era quello di garantire un regime di “fair competition” fra i paesi dell’Unione Europea e alcuni paese terzi, geograficamente ed economicamente interconnessi con i medesimi, equivalente a quello introdotto dalla direttiva 2003/48/CE. L’intesa infatti comportava per i residenti UE che percepivano pagamenti sotto forma di interessi da entità finanziare dei paesi terzi sottoscrittori dell’accordo:

  • un regime di piena trasparenza mediante un sistema di scambio automatico delle informazioni relative a tali pagamenti effettuato direttamente dalle amministrazioni fiscali, oppure in alternativa,
  • l’applicazione di una ritenuta addizionale a quella domestica riversata dall’amministrazione del paese terzo a quella del paese Ue di residenza del beneficiario dei pagamenti.

A seconda della scelta optata dal beneficiario del pagamento, l’amministrazione fiscale del paese UE di residenza riceveva un flusso di informazioni utile per le proprie attività di verifica e controllo ai fini fiscali, oppure in alternativa, una sorta di “indennizzo economico” rappresentato dalla maggiore ritenuta fiscale riversatagli dall’amministrazione fiscale dell’ente pagatore.

L’accordo del 7 dicembre 2004 è stato radicalmente riformato attraverso un protocollo modificativo che ha iniziato a produrre i propri effetti a partire dal 1 gennaio 2016. Il protocollo ha introdotto fra San Marino e i Paesi membri UE una forma stabile di scambio automatico delle informazioni finanziarie basato sul Global Standard definito dall’OCSE. Attraverso la nuova intesa San Marino si è impegnato a fornire agli stati membri UE informazioni relative a conti finanziari accesi presso le entità finanziarie sammarinesi e intestati a soggetti residenti in detti stati. Parimenti, gli Stati UE si sono impegnati a fornire a San Marino informazioni relative ai conti finanziari di soggetti residenti a San Marino accesi presso entità finanziarie stabilite nell’ambito della loro giurisdizione.

Le modifiche apportate dal protocollo modificativo sono coerenti con gli impegni assunti in sede internazionale da San Marino e dall’UE per la promozione di una maggiore cooperazione fiscale tra Stati attraverso gli strumenti forniti dalla Convenzione Multilaterale di Assistenza Amministrativa dell’OCSE (c.d. convenzione di Jakarta). San Marino e  numerosi paesi dell’UE figurano infatti nella lista dei c.d. “early adopters” ovvero gli Stati che nell’ottobre 2014 hanno assunto un impegno formale a scambiarsi le informazioni in maniera automatica secondo lo standard OCSE (Common Reporting Standard).

In ragione dell’entrata in vigore del protocollo modificativo a  decorrere dal 1 gennaio 2016 San Marino ha cessato l’applicazione della ritenuta fiscale prevista dall’accordo del 7 dicembre 2004 sui redditi sotto forma di interessi pagati a residenti UE.

Banca Centrale ha fornito negli anni una assistenza tecnica continua al Governo della Repubblica di San Marino sia durante l’iter di negoziazione dei summenzionati accordi sia nelle fasi di implementazione degli stessi.