Organi

Sono organi della Banca Centrale:

L’ASSEMBLEA DEI SOCI: l’Assemblea approva il Bilancio e la Relazione Annuale sull’attività svolta, ammette nuovi soci a partecipare al fondo di dotazione e delibera in merito alle variazioni dello stesso. Lo Stato è rappresentato, nell’Assemblea dei Soci, dal Segretario di Stato per le Finanze ed il Bilancio e da un altro rappresentante del Congresso di Stato.

Stato (Repubblica di San Marino - Ecc.ma Camera): 67%

Cassa di Risparmio della Repubblica di S. Marino S.p.A.: 16%

Banca di San Marino S.p.A.: 6%

Banca Agricola Commerciale Istituto Bancario Sammarinese S.p.A.: 5%

Banca Nazionale Sammarinese S.p.A: 5%

Banca Sammarinese di Investimento S.p.A: 1%

IL CONSIGLIO DIRETTIVO: il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da cinque Consiglieri nominati dal Consiglio Grande e Generale. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili per un solo mandato. Sono attribuiti al Consiglio Direttivo i poteri di indirizzo e gestione della Banca Centrale. Il Consiglio Direttivo, fra le altre funzioni, predispone il Bilancio e lo sottopone all’Assemblea accompagnandolo con propria relazione, nomina il Direttore Generale, i componenti del Coordinamento della Vigilanza, il Vice Direttore, i dirigenti e i funzionari, e delibera l’assunzione del personale. Inoltre, ha competenza in materia di vigilanza regolamentare.

IL PRESIDENTE: il Presidente è nominato dal Consiglio Grande e Generale, resta in carica cinque anni ed è rieleggibile una sola volta.  Il Presidente ha la rappresentanza legale della Banca Centrale, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei soci. In via d’urgenza, ha la facoltà di assumere deliberazioni, promuovere azioni giudiziarie, amministrative e di resistere ad azioni promosse contro la Banca Centrale.

IL DIRETTORE GENERALE: l’incarico del Direttore Generale dura sei anni con possibilità di rinnovo. Il Direttore Generale assiste alle riunioni dell’Assemblea dei Soci, partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di voto ma con potere consultivo e di proposta, e presiede il Coordinamento della Vigilanza. Il Direttore Generale è a capo del personale, coordina e vigila il lavoro da compiere. Tra i suoi compiti, il Direttore Generale provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dei provvedimenti presi in via d’urgenza dal Presidente e dispone l’esecuzione delle deliberazioni assunte da parte del Coordinamento della Vigilanza.

IL COORDINAMENTO DELLA VIGILANZA: il Coordinamento della Vigilanza è composto dal Direttore Generale, che presiede il Coordinamento, e dagli ispettori della Banca Centrale. Al Coordinamento della Vigilanza sono attribuiti i poteri di gestione delle funzioni di vigilanza del sistema bancario, finanziario ed assicurativo della Repubblica nelle sue tre componenti ispettiva, informativa e regolamentare, nonché di tutela dei risparmiatori.

IL COLLEGIO SINDACALE: il Collegio Sindacale si compone di un Presidente e di due membri effettivi; il Presidente è nominato dal Consiglio Grande e Generale mentre i due membri effettivi sono designati dai soci di minoranza e nominati dall’assemblea. Il Collegio Sindacale esercita il controllo sulla gestione, sulla contabilità e sulla osservanza dei regolamenti della Banca Centrale e delle disposizioni di legge, attesta la veridicità dei bilanci, controlla che i criteri di valutazione delle poste del bilancio rispondano a rigorosi criteri contabili e presenta all’Assemblea la propria relazione al Bilancio annuale.