Sanzioni amministrative pecuniarie pubblicate ai sensi dell'art.32 della Legge n.96/2005 (Statuto BCSM), così come modificato dal comma secondo dellart. 9 della Legge 23 dicembre 2020 n. 223, per violazioni ai sensi del Decreto 30 maggio 2006 n.76 e successive modifiche e integrazioni.
PUBBLICAZIONI SANZIONI
Banca Centrale della Repubblica di San Marino, anche per le funzioni diverse da quelle di Vigilanza sulle attività creditizie, finanziarie e assicurative, procede allirrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di tutti i soggetti sottoposti alla sua potestà sanzionatoria, in caso riscontri violazioni della normativa primaria e/o secondaria afferente il Registro dei Trust, il Registro dei Titolari effettivi dei trust, le banconote e monete in euro, il sistema dei pagamenti e il mancato pagamento degli oneri di vigilanza.
In coerenza con quanto previsto dall'art. 32 della Legge n.96/2005 (Statuto Banca Centrale) e dell'art. 23 del Decreto 30 maggio 2006 n.76, nella presente sezione sono pubblicate le sanzioni irrogate per le violazioni previste nei Titoli III e IV del citato Decreto.
La pubblicazione delle sanzioni, funzionale al rafforzamento del relativo potere dissuasivo coerentemente a quanto previsto dalla legge, risponde, altresì, al perseguimento di finalità di trasparenza e accountability dell'azione della Banca Centrale.
La pubblicazione delle sanzioni si aggiunge alla descrizione dellattività sanzionatoria condotta da Banca Centrale e riportata nelle relazioni consuntive annuali, tempo per tempo pubblicate sul sito (sezione pubblicazioni e statistiche).
Salvo quanto di seguito espresso, la pubblicazione avviene per tutti i procedimenti sanzionatori, riguardanti le tematiche innanzi citate, avviati a partire dal 1° gennaio 2021.
In base allart. 32 dello Statuto di Banca Centrale, la medesima può escludere o sospendere temporaneamente la pubblicità del provvedimento sanzionatorio nei soli casi in cui ritenga che ricorrano una o più delle seguenti circostanze, dalla stessa predeterminate:
a) la pubblicazione dei dati personali appare sproporzionata;
b) la pubblicazione metterebbe a rischio la stabilità dei mercati finanziari o unindagine penale in corso;
c) la pubblicazione provocherebbe, nella misura in cui ciò si possa determinare, danni sproporzionati alle persone giuridiche o alle persone fisiche coinvolte.
Le circostanze predeterminate dalla stessa BCSM, al ricorrere delle quali è possibile escludere o sospendere temporaneamente la pubblicazione delle sanzioni qui citate, sono le seguenti:
1. si ritiene sproporzionata la pubblicazione dei dati personali, riferiti a persone fisiche o giuridiche, nei casi in cui, in ragione della limitata offensività o pericolosità delle violazioni:
a) la sanzione pecuniaria amministrativa sia stata irrogata per un importo inferiore alla soglia di euro 10.000,00 (diecimila) tenuto conto che:
2. si ritiene a rischio la stabilità dei mercati finanziari quando il provvedimento sanzionatorio sia riferito ad un soggetto vigilato di rilevanza sistemica e, per natura della violazione commessa e/o ammontare della sanzione irrogata, sia idoneo, ove pubblicato, a minare la fiducia nel sistema finanziario, secondo le valutazioni condotte congiuntamente al Coordinamento della Vigilanza, sulla base delle informazioni complessive in suo possesso ed in particolare della situazione, attuale e prospettica, del sistema finanziario medesimo nel momento della pubblicazione;
3. si ritiene a rischio unindagine penale in corso in tutti i casi in cui:
a) sia stata disposta la devoluzione al giudice penale della cognizione relativa allillecito amministrativo per connessione oggettiva con reati, ai sensi del Decreto Delegato attuativo dellarticolo 32 della Legge 28 giugno 1989 n.68;
b) alla Banca Centrale sia stata inviata formale e documentata comunicazione di unindagine penale in corso avente ad oggetto le medesime condotte materiali di cui al procedimento sanzionatorio amministrativo;
4. si ritiene che i danni provocabili dalla pubblicazione, alle persone fisiche o giuridiche coinvolte, siano sproporzionati e determinabili, come di legge, in tutti i casi in cui i medesimi soggetti coinvolti comprovino preliminarmente, in sede di controdeduzioni allatto di contestazione ed adducendo elementi certi e determinati:
a) danni significativi ed ulteriori rispetto al mero danno reputazionale, che rientra invece tra gli effetti perseguiti dalla riforma in ottica di rafforzamento della dissuasività dei provvedimenti sanzionatori;
b) il nesso di causalità diretto tra i predetti danni e la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio, ove fosse adottato in esito al procedimento amministrativo in corso.
Per quanto riguarda, infine, ai dati oggetto di pubblicazione, questi riguardano:
a) la denominazione della persona giuridica/cognome e nome del soggetto sanzionato;
b) la funzione ricoperta (per le persone fisiche);
c) leventuale denominazione della persona giuridica responsabile in solido;
d) lammontare della sanzione amministrativa;
e) la natura della violazione e i richiami normativi;
f) la data del provvedimento sanzionatorio;
g) la data o il periodo di riferimento della violazione;
h) leventuale presentazione di ricorso amministrativo e il relativo esito;
La pubblicazione della sanzione è comunicata al destinatario nellatto di irrogazione, al termine del procedimento sanzionatorio.
Modalità di pubblicazione
Le modalità di pubblicazione previste dalla Legge consistono nella pubblicazione del provvedimento sia sul sito Internet di BCSM sia sul Bollettino Ufficiale, Parte Amministrativa e Inserzioni, per la durata di cinque anni.
Le informazioni circa le sanzioni pubblicate rimarranno sul sito web di Banca Centrale fino al decorso di cinque anni dalla data di pubblicazione.