Sanzioni

Fatte salve le sanzioni penali, ove previste, chiunque violi le disposizioni della Legge 99/2005, di quelle che regolano specificatamente ciascuna funzione attribuita alla Banca Centrale nonché dei decreti attuativi e dei provvedimenti regolamentari di cui all’articolo 30 dello Statuto di Banca Centrale, è punito con sanzione amministrativa pecuniaria. L’entità della singola sanzione è stabilita da Banca Centrale secondo il principio di proporzionalità, ossia determinandone l’entità fra il minimo e il massimo, in ragione della gravità della violazione.

Contro il provvedimento sanzionatorio è ammesso ricorso giurisdizionale al Giudice Amministrativo, così come meglio specificato all’art. 31 dello Statuto.

Banca Centrale può, nei casi e nelle modalità che ritiene più opportuni, dare pubblicità al provvedimento di sanzione pecuniaria, rendendo almeno noti la natura della violazione e i soggetti destinatari del medesimo provvedimento, così come meglio specificato nelle sezioni:

  1. Sanzioni funzione statutaria Vigilanza;
  2. Sanzioni altre funzioni statutarie.