Fatte salve le sanzioni penali, ove previste, chiunque violi le disposizioni della Legge 99/2005, di quelle che regolano specificatamente ciascuna funzione attribuita alla Banca Centrale nonché dei decreti attuativi e dei provvedimenti regolamentari di cui allarticolo 30 dello Statuto di Banca Centrale, è punito con sanzione amministrativa pecuniaria. Lentità della singola sanzione è stabilita da Banca Centrale secondo il principio di proporzionalità, ossia determinandone lentità fra il minimo e il massimo, in ragione della gravità della violazione.
Contro il provvedimento sanzionatorio è ammesso ricorso giurisdizionale al Giudice Amministrativo, così come meglio specificato allart. 31 dello Statuto.
Banca Centrale può, nei casi e nelle modalità che ritiene più opportuni, dare pubblicità al provvedimento di sanzione pecuniaria, rendendo almeno noti la natura della violazione e i soggetti destinatari del medesimo provvedimento, così come meglio specificato nelle sezioni: