Segnalazioni-Whistleblowing

Vanno sotto questo nome le segnalazioni previste ai commi 1bis, 1ter e 1 quater dell’art.68 della LISF , così come introdotti dall’art.17 del Decreto Delegato 29 marzo 2019 n.61 (decreto di recepimento MiFID2) ed attuati, per gli aspetti procedurali, dal Regolamento BCSM n.2007-01 , così come recentemente modificato dal Reg.2020-05. Questa nuova categoria di segnalazioni si distingue da quella tradizionale, ora classificata come “segnalazioni-esposto”, per molteplici aspetti che qui di seguito, per maggior chiarezza, vengono sinotticamente rappresentati:

  Segnalazioni-esposto Segnalazioni-whistleblowing
Chi può presentarle? a) clienti di soggetti vigilati quali banche, società finanziarie, società fiduciarie e società di gestione, imprese di investimento e imprese di assicurazione, istituti di pagamento e di emissione moneta elettronica, promotori finanziari, consulenti finanziari indipendenti e intermediari assicurativi
b) associazioni di difesa dei consumatori
chiunque, inclusi coloro che sono o sono stati dipendenti o esponenti per soggetti vigilati (insider whistleblowing).
Per segnalare cosa? a) presunte inadempienze alle norme della LISF (ivi incluse quelle alle quali la legge medesima rinvia e quelle riportate nei suoi allegati) e/o alle disposizioni contenute nei provvedimenti attuativi emanati dall’Autorità di Vigilanza,
quando da tali inadempienze discendano presunte lesioni di diritti propri, o degli interessi dei
consumatori;
b) errori commessi, a danno dei segnalanti, dai medesimi soggetti vigilati nelle comunicazioni da questi trasmesse ai fini della Centrale Rischi e del Sistema Informativa Protesti.
presunte violazioni delle medesime norme riportate a fianco in tutti i restanti casi in cui tali violazioni non ledano la sfera giuridica propria o gli interessi dei consumatori, ad opera di chiunque vi sia tenuto, anche a titolo personale, in relazione al ruolo esercitato o alla carica ricoperta nell’ambito degli assetti proprietari, organizzativi o di governance dei soggetti vigilati.
A chi vanno presentate? Al Dipartimento Vigilanza della Banca Centrale della Repubblica di San Marino.
Come devono essere redatte? In forma scritta e sottoscritta in assenza di modelli standardizzati di riferimento.  In forma scritta e sottoscritta, con invito ad utilizzare il modello standardizzato allegato al Regolamento.
Con quali modalità possono essere trasmesse? a) raccomandata elettronica o cartacea alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino - Dipartimento Vigilanza, Via del Voltone n. 120 – 47890 San Marino;
b) consegna brevi manu al medesimo indirizzo sopra specificato, con contestuale rilascio di ricevuta.
a) in una delle modalità riportate a fianco; 
b) invio mail all’indirizzo whistleblowing@bcsm.sm con allegata la segnalazione in formato elettronico;
c) esposizione orale direttamente presso il Dipartimento Vigilanza all’indirizzo riportato a fianco e previo appuntamento, con conseguente sottoscrizione del verbale redatto dal personale incaricato.
Con quali possibili effetti sul soggetto segnalato? avvio di procedimenti amministrativi di vigilanza nei confronti del soggetto segnalato, idonei all’adozione, in base alla gravità accertata, di provvedimenti correttivi, sanzionatori e/o di rigore.
Con quali possibili benefici per il soggetto segnalante? ravvedimento operoso del soggetto vigilato graduazione delle misure sanzionatorie in caso di accertata corresponsabilità.
Con quali possibili vantaggi generali? maggiore efficacia e tempestività delle azioni di vigilanza a garanzia della correttezza, trasparenza e diligenza dei soggetti vigilati nei rapporti con la clientela maggiore efficacia e tempestività delle azioni di vigilanza a tutela del soggetto vigilato, dei suoi stakeholders e della stabilità e fiducia nel sistema
Con quale ulteriori possibili incombenze per il soggetto segnalante? L’invio della segnalazione non genera alcuna ulteriore incombenza, salvo la possibilità di corrispondere ad eventuali richieste della Vigilanza di integrazioni e chiarimenti in forma scritta e/o verbale, di qui l’irricevibilità delle segnalazioni anonime e l’opportunità di integrare la segnalazione con la documentazione a supporto disponibile. 
Con quale livello di riservatezza per il soggetto segnalante? Premesso che tutte le informazioni acquisite nell’esercizio della Vigilanza sono coperte dal segreto d’ufficio, i contenuti della segnalazione, inclusa l’identità del segnalante, sono partecipati ai soli soggetti segnalati, nell’ambito degli accertamenti avviati nell’interesse del segnalante stesso. Premesso che tutte le informazioni acquisite nell’esercizio della Vigilanza sono coperte dal segreto d’ufficio, nei casi di whistleblowing l’Autorità di Vigilanza garantisce:
a) un canale di comunicazione sicuro e specifico;
b) una adeguata tutela del soggetto segnalante contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali
conseguenti la segnalazione;
c) la riservatezza sull’identità del segnalante e del presunto responsabile della violazione per tutte le fasi della procedura, salvo consenso del segnalante o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall’autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione.
Il soggetto segnalante ha diritto di conoscere gli sviluppi e gli esiti della segnalazione? No. L’attività di vigilanza condotta in conseguenza delle segnalazioni ricevute (come ogni altra attività di vigilanza) è coperta dal segreto d’ufficio, anche verso il segnalante, non avendo in alcun caso finalità arbitrali o conciliative.