Sanzioni pubblicate ex Art.20.2 L.132/2023

In materia di pubblicazione delle sanzioni amministrative comminate dalla Banca Centrale, l’articolo 20, comma 2, della Legge 15 settembre 2023 n.132 dispone che: 
2. Salvo intervenuta prescrizione ventennale, di cui al precedente comma, la Banca Centrale della Repubblica di San Marino, nell’interesse dell’Ecc.ma Camera quale destinatario finale delle somme, procede entro il 31 dicembre 2023 alla pubblicazione sul proprio sito internet degli estremi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate e divenute definitive non oltre il 31 dicembre 2020 ma non ancora riscosse, a prescindere dall’iscrizione a ruolo delle stesse, dal loro ammontare e dal luogo di residenza del soggetto sanzionato, laddove non già oggetto di pubblicazione ai sensi dell’articolo 32 della Legge 29 giugno 2005 n.96 e successive modifiche. 
Le sanzioni amministrative pecuniarie divenute definitive oltre la data del 31 dicembre 2020, laddove parimenti non ancora riscosse e non già pubblicate, ed a prescindere dal loro ammontare, dall’iscrizione a ruolo delle stesse e dal luogo di residenza del sanzionato, sono egualmente oggetto di pubblicazione sul sito internet della Banca Centrale della Repubblica di San Marino entro la fine del terzo anno solare successivo a quello in cui sono divenute definitive
.”.

In conformità a quanto sopra, la Banca Centrale ha provveduto a redigere il prospetto sinottico di seguito riportato come anticipato da apposito comunicato stampa.

I principi metodologici adottati per ciascuno degli estremi delle sanzioni amministrative qui pubbblicate sono i seguenti:

  1. “data provvedimento”: data riportata nell’atto di irrogazione della sanzione;
  2. “sanzione irrogata”: importo complessivo della sanzione, indicato nel predetto atto di irrogazione (a prescindere dal maggior importo iscritto a ruolo);
  3. “sanzione non ancora riscossa”: quota parte dell’importo di cui al precedente punto che residua ancora come impagato (a prescindere dal diverso debito esattoriale); 
  4. “soggetto sanzionato”: cognome/nome della persona fisica o denominazione della società, ove direttamente sanzionata (a prescindere da eventuali responsabilità in solido);
  5. “norma sanzionatoria”: disposizioni di rango primario ai sensi delle quali la sanzione è stata irrogata;
  6. “persona giuridica di riferimento”: nei casi di persone fisiche sanzionate, per rendere distinguibili le stesse da eventuali omonimi, è stata indicata anche la denominazione delle persona giuridica in virtù della cui appartenenza (per ruolo, incarico o funzione) il soggetto è stato sanzionato;
  7. “note”: eventuali ulteriori informazioni utili sul provvedimento sanzionatorio.

 

In sede di annuale aggiornamento del prospetto sinottico qui pubblicato, saranno inserite, su base cronologica, le eventuali ulteriori sanzioni divenute pubblicabili ai sensi della norma sopra riportata, fermo restando che con cadenza mensile, e con riferimento alla fine del mese solare precedente, qualora sopraggiungano dei pagamenti, il prospetto sinottico qui pubblicato sarà aggiornato per:

  1. tenere conto dei predetti pagamenti, quando parziali;
  2. cancellare le sanzioni, quando completamente riscosse, in via quindi anticipata rispetto al decorso dei 5 anni di cui al primo comma del richiamato articolo 32 della Legge n. 96/2005 e s.m.

 

 

SANZIONI PUBBLICATE EX ART.20.2 L.132/2023 – Agg. 31/12/2024

 



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