Sanzioni

Sanzioni amministrative pecuniarie pubblicate ai sensi dell'art.32 della Legge n.96/2005  (Statuto BCSM) per violazioni ai sensi del Decreto 30 maggio 2006 n.76 e successive modifiche e integrazioni.

 

PUBBLICAZIONI SANZIONI

Banca Centrale della Repubblica di San Marino, quale autorità di Vigilanza sulle attività creditizie, finanziarie e assicurative, procede all’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di tutti i soggetti sottoposti alla sua potestà sanzionatoria, in caso riscontri violazioni della normativa primaria afferente il sistema finanziario e/o alla propria regolamentazione attuativa emanata.

In coerenza con quanto previsto dall'art. 32 della Legge n.96/2005 (Statuto Banca Centrale) e dell'art. 23 del Decreto 30 maggio 2006 n.76, nella presente sezione sono pubblicate le sanzioni irrogate per le violazioni previste nel Titolo I del citato Decreto.

La pubblicazione delle sanzioni, funzionale al rafforzamento del relativo potere dissuasivo coerentemente a quanto previsto dalla legge, risponde, altresì, al perseguimento di finalità di trasparenza e accountability dell'azione dell'Autorità di Vigilanza, oltre a incentivare la diffusione di comportamenti e prassi gestionali conformi ai principi di sana e prudente gestione dei soggetti vigilati.

La pubblicazione delle sanzioni si aggiunge alla descrizione dell’attività sanzionatoria condotta da Banca Centrale e riportata nelle relazioni consuntive annuali, tempo per tempo pubblicate sul sito (sezione pubblicazioni e statistiche).

Salvo quanto di seguito espresso, la pubblicazione avviene per tutti i procedimenti sanzionatori avviati a partire dal 1° gennaio 2020 con le specifiche modalità applicative definite dal regime normativo di riferimento:

  • per i procedimenti instaurati in base al regime sanzionatorio successivo alle modifiche di cui al Decreto Delegato 26 marzo 2019 n. 50 (c.d. Basilea III): anche nel caso di ricorsi amministrativi avverso la sanzione, fornendo successiva informativa del suo esito;
  • per i procedimenti instaurati in base al regime previgente rispetto al Decreto c.d. Basilea III: una volta che la sanzione sia divenuta inoppugnabile.

 

In base all’art. 32 dello Statuto di Banca Centrale, la Banca Centrale può escludere o sospendere temporaneamente la pubblicità del provvedimento sanzionatorio nei soli casi in cui ritenga che ricorrano una o più delle seguenti circostanze, dalla stessa predeterminate:

a) la pubblicazione dei dati personali appare sproporzionata;

b) la pubblicazione metterebbe a rischio la stabilità dei mercati finanziari o un’indagine penale in corso;

c) la pubblicazione provocherebbe, nella misura in cui ciò si possa determinare, danni sproporzionati alle persone giuridiche o alle persone fisiche coinvolte.

Le circostanze predeterminate dalla stessa BCSM, al ricorrere delle quali è possibile escludere o sospendere temporaneamente la pubblicazione, sono le seguenti:

1. si ritiene sproporzionata la pubblicazione dei dati personali, riferiti a persone fisiche o giuridiche, nei casi in cui, in ragione della limitata offensività o pericolosità delle violazioni:

a) il provvedimento sanzionatorio consista in un mero ordine di rimozione adottato ai sensi dell’art. 141, comma 1 bis, della Legge 17 novembre 2005 n.165 e s.m.;

b) la sanzione pecuniaria amministrativa sia stata irrogata per un importo inferiore alla soglia di euro 10.000,00 (diecimila) tenuto conto che:

  • alla quantificazione della sanzione già concorrono le circostanze predeterminate dall’articolo 31 comma 3 della legge in oggetto, quali elementi attenuanti o aggravanti da considerare rispetto ai minimi e massimi edittali fissati dal legislatore;
  • la predetta soglia rientra nell’intervallo edittale di tutte le sanzioni irrogabili ai fini di vigilanza, così come attualmente definiti dal Decreto 30 maggio 2006 n.76 e s.m.;
  • gli intervalli edittali delle sanzioni amministrative già tengono conto della maggiore o minore offensività o pericolosità delle violazioni;

2. si ritiene a rischio la stabilità dei mercati finanziari quando il provvedimento sanzionatorio sia riferito ad un soggetto vigilato di rilevanza sistemica e, per natura della violazione commessa e/o ammontare della sanzione irrogata, sia idoneo, ove pubblicato, a minare la fiducia nel sistema finanziario, secondo le valutazioni condotte dal Coordinamento della Vigilanza, sulla base delle informazioni complessive in suo possesso ed in particolare della situazione, attuale e prospettica, del sistema finanziario medesimo nel momento della pubblicazione;

3. si ritiene a rischio un’indagine penale in corso in tutti i casi in cui:

a) sia stata disposta la devoluzione al giudice penale della cognizione relativa all’illecito amministrativo per connessione oggettiva con reati, ai sensi del Decreto Delegato attuativo dell’articolo 32 della Legge 28 giugno 1989 n.68;

b) al Coordinamento della Vigilanza sia stata inviata, anche ai sensi dell’articolo 104 comma 3 della Legge 17 novembre 2005 n. 165 e s.m., formale e documentata comunicazione di un’indagine penale in corso avente ad oggetto le medesime condotte materiali di cui al procedimento sanzionatorio amministrativo;

4. si ritiene che i danni provocabili dalla pubblicazione, alle persone fisiche o giuridiche coinvolte, siano sproporzionati e determinabili, come di legge, in tutti i casi in cui i medesimi soggetti coinvolti comprovino preliminarmente, in sede di controdeduzioni all’atto di contestazione ed adducendo elementi certi e determinati:

a) danni significativi ed ulteriori rispetto al mero danno reputazionale, che rientra invece tra gli effetti perseguiti dalla riforma in ottica di rafforzamento della dissuasività dei provvedimenti sanzionatori;

b) il nesso di causalità diretto tra i predetti danni e la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio, ove fosse adottato in esito al procedimento amministrativo in corso.

Con riguardo ai dati oggetto di pubblicazione, l’informativa riguarda:

  • la data del provvedimento sanzionatorio;
  • la denominazione del soggetto vigilato/cognome e nome del soggetto sanzionato;
  • la funzione ricoperta (per le persone fisiche);
  • l’eventuale nome del soggetto vigilato responsabile in solido;
  • l’ammontare della sanzione amministrativa;
  • la data o il periodo di riferimento della violazione;
  • la natura della violazione e i richiami normativi;
  • l’eventuale presentazione di ricorso amministrativo e il relativo esito, per i procedimenti instaurati sulla base del nuovo regime c.d. post Basilea III.

La pubblicazione della sanzione è comunicata al destinatario nell’atto di irrogazione, al termine del procedimento sanzionatorio.

 

Modalità di pubblicazione

Le modalità di pubblicazione previste dalla Legge consistono nella pubblicazione del provvedimento sia sul sito Internet di BCSM sia sul Bollettino Ufficiale, Parte Amministrativa e Inserzioni, per la durata di cinque anni.

Le informazioni circa le sanzioni pubblicate rimarranno sul sito web di Banca Centrale fino al decorso di cinque anni dalla data di pubblicazione.