Sanzioni amministrative pecuniarie pubblicate ai sensi dell'art.32 della Legge n.96/2005 (Statuto BCSM) per violazioni ai sensi del Decreto 30 maggio 2006 n.76 e successive modifiche e integrazioni.
PUBBLICAZIONI SANZIONI
Banca Centrale della Repubblica di San Marino, quale autorità di Vigilanza sulle attività creditizie, finanziarie e assicurative, procede allirrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di tutti i soggetti sottoposti alla sua potestà sanzionatoria, in caso riscontri violazioni della normativa primaria afferente il sistema finanziario e/o alla propria regolamentazione attuativa emanata.
In coerenza con quanto previsto dall'art. 32 della Legge n.96/2005 (Statuto Banca Centrale) e dell'art. 23 del Decreto 30 maggio 2006 n.76, nella presente sezione sono pubblicate le sanzioni irrogate per le violazioni previste nel Titolo I del citato Decreto.
La pubblicazione delle sanzioni, funzionale al rafforzamento del relativo potere dissuasivo coerentemente a quanto previsto dalla legge, risponde, altresì, al perseguimento di finalità di trasparenza e accountability dell'azione dell'Autorità di Vigilanza, oltre a incentivare la diffusione di comportamenti e prassi gestionali conformi ai principi di sana e prudente gestione dei soggetti vigilati.
La pubblicazione delle sanzioni si aggiunge alla descrizione dellattività sanzionatoria condotta da Banca Centrale e riportata nelle relazioni consuntive annuali, tempo per tempo pubblicate sul sito (sezione pubblicazioni e statistiche).
Salvo quanto di seguito espresso, la pubblicazione avviene per tutti i procedimenti sanzionatori avviati a partire dal 1° gennaio 2020 con le specifiche modalità applicative definite dal regime normativo di riferimento:
In base alla legge, la Banca Centrale può escludere o sospendere temporaneamente la pubblicità del provvedimento sanzionatorio nei soli casi in cui ritenga che ricorrano una o più delle seguenti circostanze, dalla stessa predeterminate:
a) la pubblicazione dei dati personali appare sproporzionata;
b) la pubblicazione metterebbe a rischio la stabilità dei mercati finanziari o unindagine penale in corso;
c) la pubblicazione provocherebbe, nella misura in cui ciò si possa determinare, danni sproporzionati alle persone giuridiche o alle persone fisiche coinvolte.
Banca Centrale non procede, infine, alla pubblicazione delle sanzioni consistenti in un ordine di rimozione delle irregolarità di cui allart. 141 comma 1 bis della LISF, stante la scarsa offensività e pericolosità dei comportamenti e lattività intrapresa per la loro rimozione.
Con riguardo ai dati oggetto di pubblicazione, linformativa riguarda:
La pubblicazione della sanzione è comunicata al destinatario nellatto di irrogazione, al termine del procedimento sanzionatorio.
Modalità di pubblicazione
La modalità di pubblicazione previste dalla Legge consistono nella pubblicazione del provvedimento sia sul sito Internet di BCSM sia sul Bollettino Ufficiale, Parte Amministrativa e Inserzioni, per la durata di cinque anni.
Le informazioni circa le sanzioni pubblicate rimarranno sul sito web di Banca Centrale fino al decorso di cinque anni dalla data di pubblicazione.