La Banca Centrale della Repubblica di San Marino rende noto di aver adottato, entro i termini di cui allarticolo 11 comma 2 del Decreto Delegato n.50/2023 ed in attuazione di quanto previsto dallart.3-bis del Decreto Delegato n.117/2006 e s.m., il Tariffario per il calcolo degli oneri maturati a debito di ciascun soggetto vigilato in relazione alle attività di vigilanza richieste in corso danno.
Il Tariffario troverà applicazione dallesercizio 2024, quindi a decorrere dalle richieste avanzate dai soggetti vigilati in data non antecedente il 1° gennaio 2024: lammontare totale maturato nellanno in applicazione del Tariffario sotto riportato costituirà, per quel soggetto vigilato, la quota a consumo della sua contribuzione per lo stesso anno.
Per effetto di quanto sopra la nuova struttura di calcolo del riparto è così sintetizzabile:
OVG QFG QCG = OVR
OVG = ammontare globale degli oneri di vigilanza da recuperare
QFG = ammontare globale delle quote fisse (QF) applicabili a tutti i soggetti vigilati (inclusi i soggetti esteri autorizzati) ex art.3 del D.D. 117/2006
QCG = ammontare globale delle quote a consumo (QC) maturate nellanno dai soggetti vigilati richiedenti ex art.3 bis del D.D. 117/2006, sulla base del Tariffario vigente
OVR = ammontare residuo degli oneri di vigilanza, da ripartire tra i (soli) soggetti autorizzati sammarinesi ex art.4 del D.D. 117/2006 sulla base dei fattori individuati da BCSM previo parere del CCR, equivalente allammontare globale delle quote variabili (QV)
Lato soggetti contribuenti, la quota annuale, a decorrere dallesercizio 2024, sarà pertanto così composta:
a) soggetto autorizzato vigilato: QF + QC + QV
b) altri soggetti vigilati: QF + QC
c) soggetto estero autorizzato: ¼ QF
Qui di seguito il Tariffario per lesercizio 2024 e seguenti, salvo eventuale modifica pubblicata sul presente sito internet a valere dallesercizio successivo a quello della sua pubblicazione.
COD. | Oggetto della formale richiesta/istanza |
Incremento quota a consumo* |
1 | Parere o risposta a quesito normativo | 1.500 |
2 | Autorizzazione modifiche statutarie | 1.500 |
3 | Autorizzazione acquisizione partecipazione societaria | 1.500 |
4 | Autorizzazione operazione straordinaria | 2.000 |
5 | Autorizzazione nuova attività riservata (rif. Allegato 1 LISF) | |
Lettera A | 7.500 | |
Lettera B | 2.500 | |
Lettera C | 1.000 | |
Lettera D Per il primo servizio di investimento Per ogni servizio di investimento aggiuntivo |
3.000 1.000 | |
Lettera D-bis | 3.000 | |
Lettera D-ter | 3.000 | |
Lettera D-quater | 3.000 | |
Lettera D-quinquies | 3.000 | |
Lettera D-sexies | 3.000 | |
Lettera D-septies | 3.000 | |
Lettera E | 3.000 | |
Lettera F | 2.000 | |
Lettera G | 5.000 | |
Lettera H | 5.000 | |
Lettera I | 2.000 | |
Lettera J | 2.000 | |
Lettera K | 1.000 | |
Lettera L | 1.000 | |
6 | Autorizzazione esternalizzazione | 1.500 |
7 | Autorizzazione pubblicazione prospetto informativo | 1.500 |
8 | Autorizzazione regolamento di gestione di fondo comune dinvestimento | |
UCITS | 500 | |
non UCITS | 1.500 | |
9 | Autorizzazione per finalità diverse da quelle sopra elencate | 1.500 |
10 | Pubblicazione avvisi dai vigilati sul sito internet | 100 |
11 | Aggiornamento dati su pubblici registri online | 150 |
12 | Assistenza tecnica, deroga o proroga in materia di segnalazioni di vigilanza | 500 |
13 | Deroga o proroga in diversa materia di vigilanza | 1.000 |
14 | Rettifica segnalazione di vigilanza errata** | 100 |
15 | Acquisizione segnalazione di vigilanza tardiva*** | 100 |
* Nel caso in cui loggetto unitario dellistanza comporti lavvio di più attività in elenco, non si darà luogo alla somma delle rispettive tariffe ma allapplicazione di quella maggiore in quanto riferita allattività più rilevante.
** Ogni ritrasmissione delle segnalazioni di vigilanza, sia di iniziativa del soggetto vigilato sia su richiesta di BCSM (ad eccezione di quelle per errori bloccanti il caricamento nella base dati), anche se eseguita entro i termini originari di invio. Con riguardo alle segnalazioni di cui alla Circolare 2015-02 vi ricadono: le segnalazioni di rettifica agli importi, per singolo soggetto CR a prescindere dal numero di date contabili interessate; gli annulli della segnalazione mensile dei rischi; le segnalazioni di variazione di status purché in modifica o cancellazione; le segnalazioni di variazione anagrafica a seguito di errore.
***Ogni invio delle segnalazioni di vigilanza dopo il termine di inoltro, salvo deroga o proroga preventivamente ottenuta su istanza motivata. Con riguardo alle segnalazioni di cui alla Circolare 2015-02, vi ricadono le segnalazioni di variazione di status ad estinzione delle sofferenze eseguite oltre i 5 giorni lavorativi successivi alla data di evento.