Oneri di vigilanza: tariffario per quota a consumo

La Banca Centrale della Repubblica di San Marino rende noto di aver adottato, entro i termini di cui all’articolo 11 comma 2 del Decreto Delegato n.50/2023  ed in attuazione di quanto previsto dall’art.3-bis del Decreto Delegato n.117/2006 e s.m., il Tariffario per il calcolo degli oneri maturati a debito di ciascun soggetto vigilato in relazione alle attività di vigilanza richieste in corso d’anno.

Il Tariffario troverà applicazione dall’esercizio 2024, quindi a decorrere dalle richieste avanzate dai soggetti vigilati in data non antecedente il 1° gennaio 2024: l’ammontare totale maturato nell’anno in applicazione del Tariffario sotto riportato costituirà, per quel soggetto vigilato, la quota “a consumo” della sua contribuzione per lo stesso anno.

Per effetto di quanto sopra la nuova struttura di calcolo del riparto è così sintetizzabile:

OVG – QFG – QCG = OVR

OVG = ammontare globale degli oneri di vigilanza da recuperare

QFG = ammontare globale delle quote fisse (QF) applicabili a tutti i soggetti vigilati (inclusi i soggetti esteri autorizzati) ex art.3 del D.D. 117/2006

QCG = ammontare globale delle quote a consumo (QC) maturate nell’anno dai soggetti vigilati richiedenti ex art.3 bis del D.D. 117/2006, sulla base del Tariffario vigente

OVR = ammontare residuo degli oneri di vigilanza, da ripartire tra i (soli) soggetti autorizzati sammarinesi ex art.4 del D.D. 117/2006 sulla base dei fattori individuati da BCSM previo parere del CCR, equivalente all’ammontare globale delle quote variabili (QV)

Lato soggetti contribuenti, la quota annuale, a decorrere dall’esercizio 2024, sarà pertanto così composta:

a) soggetto autorizzato vigilato: QF + QC + QV
b) altri soggetti vigilati: QF + QC 
c) soggetto estero autorizzato: ¼ QF

Qui di seguito il Tariffario per l’esercizio 2024 e seguenti, salvo eventuale modifica pubblicata sul presente sito internet a valere dall’esercizio successivo a quello della sua pubblicazione.

COD. Oggetto della formale richiesta/istanza Incremento
 quota a consumo*
1 Parere o risposta a quesito normativo € 1.500
2 Autorizzazione modifiche statutarie € 1.500
3 Autorizzazione acquisizione partecipazione societaria € 1.500
4 Autorizzazione operazione straordinaria € 2.000
5 Autorizzazione nuova attività riservata (rif. Allegato 1 LISF)
Lettera A € 7.500
Lettera B € 2.500
Lettera C € 1.000
Lettera D
               Per il primo servizio di investimento
               Per ogni servizio di investimento aggiuntivo

€ 3.000
€ 1.000

 
Lettera D-bis € 3.000
Lettera D-ter € 3.000
Lettera D-quater € 3.000
Lettera D-quinquies € 3.000
Lettera D-sexies € 3.000
Lettera D-septies € 3.000
Lettera E € 3.000
Lettera F € 2.000
Lettera G € 5.000
Lettera H € 5.000
Lettera I € 2.000
Lettera J € 2.000
Lettera K € 1.000
Lettera L € 1.000
6 Autorizzazione esternalizzazione € 1.500
7 Autorizzazione pubblicazione prospetto informativo  € 1.500
8 Autorizzazione regolamento di gestione di fondo comune d’investimento
UCITS € 500
non UCITS € 1.500
9 Autorizzazione per finalità diverse da quelle sopra elencate  € 1.500
10 Pubblicazione avvisi dai vigilati sul sito internet  € 100
11 Aggiornamento dati su pubblici registri online  € 150
12 Assistenza tecnica, deroga o proroga in materia di segnalazioni di vigilanza € 500
13 Deroga o proroga in diversa materia di vigilanza € 1.000
14 Rettifica segnalazione di vigilanza errata** € 100
15 Acquisizione segnalazione di vigilanza tardiva*** € 100


* Nel caso in cui l’oggetto unitario dell’istanza comporti l’avvio di più attività in elenco, non si darà luogo alla somma delle rispettive tariffe ma all’applicazione di quella maggiore in quanto riferita all’attività più rilevante.

** Ogni ritrasmissione delle segnalazioni di vigilanza, sia di iniziativa del soggetto vigilato sia su richiesta di BCSM (ad eccezione di quelle per errori bloccanti il caricamento nella base dati), anche se eseguita entro i termini originari di invio. Con riguardo alle segnalazioni di cui alla Circolare 2015-02 vi ricadono: le segnalazioni di rettifica agli importi, per singolo soggetto CR a prescindere dal numero di date contabili interessate; gli annulli della segnalazione mensile dei rischi; le segnalazioni di variazione di status purché in modifica o cancellazione; le segnalazioni di variazione anagrafica a seguito di errore.

***Ogni invio delle segnalazioni di vigilanza dopo il termine di inoltro, salvo deroga o proroga preventivamente ottenuta su istanza motivata. Con riguardo alle segnalazioni di cui alla Circolare 2015-02, vi ricadono le segnalazioni di variazione di status ad estinzione delle sofferenze eseguite oltre i 5 giorni lavorativi successivi alla data di evento.