Criteri di calcolo delle sanzioni di competenza dell’Ufficio del Registro dei Trust

La Legge n. 42 del 1° marzo 2010 e la Legge n. 92 del 17 giugno 2008 attribuiscono all’Ufficio del Registro dei Trust, in quanto tenutario del Registro dei trust e del Registro dei Titolari Effettivi del trust, la competenza in materia di sanzioni amministrative afferenti ai predetti Registri.

Il Consiglio Direttivo della Banca Centrale, nella seduta del 5 luglio 2021, ha deliberato la modifica del precedente criterio di calcolo delle sanzioni di competenza dell’Ufficio del Registro dei Trust, con decorrenza 1° agosto 2021.

In particolare, il nuovo criterio prevede:

  1. per le fattispecie sanzionabili per le quali le norme prevedono un range all’interno del quale può collocarsi l’importo della sanzione, l’applicazione del minimo edittale per il primo giorno di ritardo nell’adempimento e una maggiorazione dell’1% (calcolato sulla sanzione applicabile il giorno precedente) per ciascun ulteriore giorno di ritardo fino al raggiungimento del massimo edittale (in precedenza era prevista una maggiorazione del 2%)
  2. l’introduzione di una riduzione in caso di prima violazione delle singole norme di legge.
    La riduzione, da applicarsi sull’importo della sanzione eccedente il minimo edittale, sarà pari al:
    - 50% fino al 60° giorno di ritardo;
    - 30% dal 61° giorno al 120° giorno;
    - 15% dal 121° giorno al 180° giorno;
    - 0% oltre il 180° giorno.

Inoltre, considerato che nella maggior parte dei casi le attività inerenti il trust sono poste in essere da professionisti o società, che osservano dei periodi di chiusura, anche prolungati, in determinati periodi dell’anno, in particolare durante le festività natalizie o nel periodo estivo, sono state previste due “finestre temporali” nelle quali si considereranno “sospesi” i termini previsti dalla normativa sopra richiamata.

Più in dettaglio, si evidenzia che, qualora il termine per un adempimento previsto dalla normativa sul trust (Legge 42/2010) o dalla normativa antiriciclaggio (Legge 92/2008), per quanto attiene le comunicazioni dei titolari effettivi dei trust all’apposito Registro, venga a scadere nel periodo intercorrente tra il 20 dicembre e il 10 gennaio o tra il 1° e il 31 agosto di ciascun anno, esso può considerarsi sospeso e riprenderà a decorrere per il tempo residuo rispettivamente dall’11 gennaio o dal 1 settembre.