La Legge n. 42 del 1° marzo 2010 e la Legge n. 92 del 17 giugno 2008 attribuiscono allUfficio del Registro dei Trust, in quanto tenutario del Registro dei trust e del Registro dei Titolari Effettivi del trust, la competenza in materia di sanzioni amministrative afferenti ai predetti Registri.
Il Consiglio Direttivo della Banca Centrale, nella seduta del 5 luglio 2021, ha deliberato la modifica del precedente criterio di calcolo delle sanzioni di competenza dellUfficio del Registro dei Trust, con decorrenza 1° agosto 2021.
In particolare, il nuovo criterio prevede:
Inoltre, considerato che nella maggior parte dei casi le attività inerenti il trust sono poste in essere da professionisti o società, che osservano dei periodi di chiusura, anche prolungati, in determinati periodi dellanno, in particolare durante le festività natalizie o nel periodo estivo, sono state previste due finestre temporali nelle quali si considereranno sospesi i termini previsti dalla normativa sopra richiamata.
Più in dettaglio, si evidenzia che, qualora il termine per un adempimento previsto dalla normativa sul trust (Legge 42/2010) o dalla normativa antiriciclaggio (Legge 92/2008), per quanto attiene le comunicazioni dei titolari effettivi dei trust allapposito Registro, venga a scadere nel periodo intercorrente tra il 20 dicembre e il 10 gennaio o tra il 1° e il 31 agosto di ciascun anno, esso può considerarsi sospeso e riprenderà a decorrere per il tempo residuo rispettivamente dall11 gennaio o dal 1 settembre.