Registro dei titolari effettivi del trust

Ai sensi dell’art 23 quater della Legge n. 92 del 17 giugno 2008  e s.m. in data 1 giugno 2019 è stato istituito presso la Banca Centrale della Repubblica di San Marino il Registro dei Titolari Effettivi del Trust per il censimento e la gestione nel tempo delle comunicazioni relative ai titolari effettivi dei trust.

Per effetto del Decreto Delegato n. 154 del 31 ottobre 2023 relativo all’adeguamento della legislazione nazionale alle convenzioni e agli standard internazionali in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo è stata modificata la disciplina prevista dalla Legge n. 92/2008 e successive modifiche in materia di comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di trust.

In particolare, l’art. 37 del predetto Decreto Delegato ha introdotto l’art. 23 quinquies della Legge n. 92/2008 e successive modifiche che in materia di trust prevede ora: 

1. I trustee residenti comunicano le informazioni relative alle persone fisiche che sono titolari effettivi del trust all’Ufficio del Registro dei trust ai fini di conservazione in apposito registro.

2. Gli agenti residenti nel caso di trustee non residenti, comunicano le informazioni relative alle persone fisiche che sono titolari effettivi del trust all’Ufficio del Registro dei trust ai fini di conservazione in apposito registro, qualora il trust produca redditi nella Repubblica di San Marino.”

I dati e le informazioni sulla titolarità effettiva sono comunicati, in via cartacea, anche tramite l’eventuale ausilio tecnico dei professionisti di cui all’art. 20, comma 1, lettere a) e c), dal legale rappresentante del trustee residente o dell’agente residente se persone giuridiche o dal trustee o agente residente persona fisica. 

Ai sensi del comma 8 dell’art. 23 quinquies, lettere a), c) e d) le comunicazioni dei titolari effettivi sono dovute:

  • entro 30 giorni dall’iscrizione del trust nel Registro dei trust o dal verificarsi dei presupposti per la comunicazione di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 23 quinquies della Legge n. 92/2008 e successive modifiche; 
  • entro 30 giorni dalla variazione del titolare effettivo dichiarato ai sensi del precedente alinea;
  • comunque nel mese di aprile di ogni anno, indipendentemente da variazioni intervenute, ai fini di verifica dei dati contenuti a registro; tale comunicazione può essere assolta anche mediante una dichiarazione di non intervenute modifiche.

L’accesso a quanto contenuto nel REGTET, ai sensi dei commi 9 e 10 dell’art. 23 quinquies della Legge n. 92/2008 e successive modifiche, è consentito:

a) all’Autorità giudiziaria, alla Corte per il trust e i rapporti fiduciari, all’AIF, alla Banca Centrale, alle Forze di Polizia, all’Ufficio Centrale Nazionale Interpol anche nella veste di ARO, all’Ufficio Tributario, all’Ufficio Centrale di Collegamento, all’Ufficio Attività di Controllo e all’Ufficio Attività Economiche, nell’esercizio delle loro funzioni istituzionali, in maniera gratuita, tempestiva e illimitata mediante accesso telematico diretto;

b) ai soggetti designati, al fine di supportare l’esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela dei soggetti di cui al comma 1, 2 e 3 dell’art. 23 quinquies della Legge n. 92/2008 che sono propri clienti, in maniera tempestiva, anche in via telematica diretta; 

c) ai soggetti che possono dimostrare di avere un interesse legittimo ad accedere a quanto contenuto a registro previa autorizzazione, secondo le modalità indicate dal Regolamento del Presidente della Corte per il trust e i rapporti fiduciari.

I soggetti di cui alla lettera c) sono autorizzati con provvedimento del Presidente della Corte per il trust e i rapporti fiduciari, il quale può determinare, caso per caso, specifiche disposizioni per il trattamento delle informazioni. Con regolamento del Presidente della Corte per il trust e i rapporti fiduciari sono disciplinate le condizioni per l’autorizzazione, nonché il procedimento finalizzato alla concessione dell’autorizzazione stessa.
 
Ai sensi dell’art. 113, comma 1, del Decreto Delegato n. 154 del 31 ottobre 2023 n. 154 per “soggetti che possono dimostrare di aver un interesse legittimo” si intendono: 

a) i soggetti che, per effetto di quanto disposto dall’articolo 14 della Legge 29 ottobre 2021 n.183, erano titolari di diritti di accesso all’archivio partecipazioni fiduciarie di cui alla Legge 7 giugno 2010 n.98 e l’Ufficio o l’Ente del Settore Pubblico Allargato competente nonché l'Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di Commercio S.p.a., nei limiti di quanto previsto dall'articolo unico, commi 1 e 1 bis del Decreto - Legge 30 luglio 2015 n.125 e successive modifiche, anche per l’espletamento delle procedure di cui al Decreto Delegato 26 maggio 2023 n.87; 

b) le imprese che effettuano operazioni con le persone giuridiche tenute alla comunicazione al registro di cui all’articolo 23-quater della Legge n.92/2008 e successive modifiche o con i trust e gli affidamenti fiduciari tenuti alla comunicazione al registro di cui all’articolo 23-quinquies della medesima legge; 

c) i membri del Consiglio Grande e Generale. 

Le modalità di comunicazione dei titolari effettivi, i criteri di iscrizione di questi ultimi nel REGTET nonché le modalità di consultazione delle informazioni contenute nel Registro dei Titolari Effettivi da parte dei soggetti individuati dalla Legge sono disciplinate dalle Istruzioni Operative disponibili al link sottostante.
 
A seguito dell’introduzione della nuova disciplina, divenuta efficace in data 29 giugno 2024, saranno modificate le modalità di accesso telematico diretto al REGTET.

Al riguardo, tutti i soggetti per i quali è previsto l’accesso telematico diretto, comprese le Autorità che accedevano già in modalità telematica, dovranno presentare una richiesta di accreditamento all’Ufficio del Registro dei Trust da inviare tramite tNotice all’indirizzo della BCSM.

Ulteriori indicazioni relative al contenuto di tale richiesta nonché le istruzioni per effettuare l’accesso  saranno fornite dalla BCSM al momento dell’attivazione delle nuove modalità di accesso telematico diretto, di cui verrà data idonea comunicazione.

Nelle more dell’attivazione delle nuove modalità di accesso telematico diretto, che avverrà tramite portale PA, i soggetti designati potranno accedere su richiesta con le modalità indicate nelle Istruzioni Operative mentre le Autorità potranno continuare ad accedere in via telematica secondo le modalità attualmente utilizzate con le medesime credenziali di accesso. Le Autorità che non dispongono di credenziali sono invitate a contattare l’Ufficio del Registro dei Trust per ricevere le opportune istruzioni.

Istruzioni Operative (pdf) 

Modulistica da utilizzare
Di seguito sono disponibili i moduli da utilizzare per la comunicazione dei titolari effettivi e delle successive variazioni, per la comunicazione annuale e per la richiesta di accesso alle informazioni contenute nel Registro dei Titolari Effettivi del Trust.

Modello lettera accompagnatoria alla comunicazione del titolare effettivo;
Modello comunicazione del titolare effettivo;
Modello comunicazione del titolare effettivo in caso di beneficiario non determinato;
Modello lettera accompagnatoria comunicazione di variazioni;
Modello comunicazione annuale;
Modello di richiesta di accesso alle informazioni.

Richieste di chiarimento 
Eventuali richieste di chiarimento possono essere inviate al seguente indirizzo registro.trust@bcsm.sm.