Monete

1. Individuazione e trattamento delle monete sospette di falsità

I gestori del contante, ad eccezione di quelli di cui all’articolo 2, punto 13, lettera g)[1] della Legge 29 Luglio 2013 n. 101,  sottopongono le monete alle procedure di autenticazione attraverso l’utilizzo di apparecchiature conformi o mediante controllo manuale effettuato da personale addestrato. Per le monete scartate durante il processo di autenticazione in quanto sospette di falsità, i gestori del contante devono attenersi alla seguente procedura:
a) trattenere incondizionatamente le monete;
b) redigere in triplice esemplare il verbale MS di cui all’Allegato 3 del Regolamento 2013-04 di Banca Centrale;
c) anticipare via e-mail alla Banca Centrale e all’Ufficio Centrale per il Falso Monetario, entro e non oltre il secondo giorno lavorativo successivo a quello di individuazione della moneta sospetta di falsità, il verbale MS e copia fotostatica della moneta ritirata;
d) consegnare un esemplare del verbale MS al cliente-esibitore, salvo il caso in cui la moneta sia stata rinvenuta in assenza di quest’ultimo;
e) trattenere un esemplare del verbale MS con allegata copia fotostatica della moneta ritirata;
f) trasmettere a mani o con raccomandata a.r. alla Banca Centrale, entro e non oltre il quinto giorno lavorativo successivo a quello di ricezione della moneta, un esemplare del verbale MS con la moneta ritirata.
Alle sole banche è riconosciuta la facoltà di provvedere a quanto previsto alla lettera f) del precedente paragrafo, anche mediante trasmissione tramite servizio di Scambio Recapiti Domestici.

2. Istruzioni per la compilazione del verbale per le monete sospette di falsità

I gestori del contante devono compilare i campi da 1 a 25, per il verbale MS, nel rispetto delle seguenti istruzioni:
1) indicare un numero o un identificativo alfanumerico univoco progressivo;
2) specificare la data di verbalizzazione (giorno, mese, anno);
3) indicare la denominazione del gestore del contante verbalizzante, l’indirizzo completo dell’eventuale succursale/agenzia/ufficio che ha proceduto al ritiro, numero di telefono e fax;
4 e 5) indicare gli eventuali codici Abi e Cab;
6) indicare il codice operatore economico (C.O.E.);
7) precisare la data di individuazione della moneta (giorno, mese, anno);
8) indicare il taglio della moneta ritirata;
9) indicare la nazione alla quale è riconducibile la moneta ritirata;
10) indicare l’anno di emissione, quale risulta indicato sulla moneta ritirata;
11) indicare per ciascuna riga, il numero di monete ritirate recanti medesimo taglio, nazione e anno di emissione;
12) indicare il totale aritmetico della colonna “numero pezzi”;
13) indicare il numero dei moduli allegati, da usare nel caso non fossero sufficienti le quattro righe prestampate nella sezione B). Tali allegati recheranno l’indicazione del protocollo di riferimento 1) del verbale MS di cui sono parte integrante;
14) apporre una X sulla casella “In presenza dell’esibitore” qualora il ritiro venga effettuato direttamente al cospetto dello stesso. In caso contrario, segnare la casella “In assenza dell’esibitore”. Nelle “Altre informazioni utili” inserire altre modalità di rinvenimento o esibizione della moneta (ad esempio, consegna spontanea da parte dell’esibitore che chiede l’accertamento di legittimità o falsità).
15, 16, 17 e 18) indicare i dati identificativi dell’esibitore, ricavati da un documento d’identità ovvero acquisiti verbalmente (sedicente), apponendo una X rispettivamente sul riquadro corrispondente;
19) indicare l’indirizzo, anche diverso dalla residenza anagrafica, al quale poter rintracciare l’esibitore;
20) indicare il recapito telefonico al quale poter rintracciare l’esibitore;
21) indicare le modalità con le quali l’esibitore è venuto in possesso delle monete;
22, 23) indicare cognome e nome dell’operatore che ritira la moneta;
24) apporre timbro del soggetto obbligato e firma dell’operatore verbalizzante;
25) qualora presente far apporre firma per esteso dell’esibitore della moneta.

3. Individuazione e trattamento delle monete in euro inidonee alla circolazione

I gestori del contante ritirano dalla circolazione e trasmettono alla Banca Centrale, ai fini della sostituzione o rimborso, le monete classificate scartate durante il processo di autenticazione di cui al paragrafo relativo all’individuazione e trattamento delle monete sospette di falsità, che non risultino sospette di falsità. Nei casi di cui al paragrafo precedente, i gestori del contante devono attenersi alla seguente procedura:
a) trattenere incondizionatamente le monete;
b) consegnare alla Banca Centrale le monete ritirate in quanto inidonee, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 28 della Legge 29 Luglio 2013 n. 101  e manlevando la Banca Centrale per il mancato rimborso di monete che, in esito ai controlli dalla stessa eseguiti, risultassero eventualmente sospette di falsità.

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[1] Operatori economici quali commercianti e case da gioco e di giochi della sorte di cui alla Legge 25 luglio 2000 n.67, che partecipano a titolo accessorio alla gestione e distribuzione al pubblico di banconote mediante distributori automatici di banconote nei limiti di dette attività accessorie