Banconote

1. Individuazione e trattamento delle banconote in euro sospette di falsità

I gestori del contante ritirano dalla circolazione e trasmettono alla Banca Centrale, ai fini degli accertamenti di competenza, le banconote classificate come non autentiche in seguito ai controlli effettuati automaticamente ai sensi degli allegati IIa e IIb della Legge 29 Luglio 2013 n. 101 o in seguito a controllo manuale eseguito dal personale addestrato ai sensi dell’allegato III della  suddetta Legge.
Nei casi di cui al paragrafo precedente, i gestori del contante devono attenersi alla seguente procedura:
a) trattenere incondizionatamente le banconote;
b) redigere in triplice esemplare il verbale BS di cui all’Allegato 2 del Regolamento 2013-04;
c) anticipare via e-mail alla Banca Centrale e all’ Ufficio Centrale per il Falso Monetario, entro e non oltre il secondo giorno lavorativo successivo a quello di individuazione della banconota sospetta di falsità, il verbale BS e copia fotostatica della banconota ritirata;
d) consegnare un esemplare del verbale BS al cliente-esibitore, salvo il caso in cui la banconota sia stata rinvenuta in assenza di quest’ultimo;
e) trattenere un esemplare del verbale BS con allegata copia fotostatica della banconota ritirata;
f) trasmettere a mani o con raccomandata a.r. alla Banca Centrale, entro e non oltre il quinto giorno lavorativo successivo a quello di ricezione della banconota, un esemplare del verbale BS con la banconota ritirata.
Alle sole banche è riconosciuta la facoltà di provvedere a quanto previsto alla lettera f) del precedente paragrafo, anche mediante trasmissione tramite servizio di Scambio Recapiti Domestici.

2. Istruzioni per la compilazione del verbale per le banconote sospette di falsità

I gestori del contante devono compilare i campi da 1 a 26, per il verbale BS, nel rispetto delle seguenti istruzioni:
1) indicare un numero o un identificativo alfanumerico univoco progressivo;
2) specificare la data di verbalizzazione (giorno, mese, anno);
3) indicare la denominazione del gestore del contante verbalizzante, l’indirizzo completo dell’eventuale succursale/agenzia/ufficio che ha proceduto al ritiro, numero di telefono e fax;
4 e 5) indicare gli eventuali codici Abi e Cab;
6) indicare il codice operatore economico (C.O.E.);
7) precisare la data di individuazione della banconota (giorno, mese, anno);
8) indicare il taglio delle banconote ritirate;
9) indicare la serie delle banconote ritirate (la lettera “A” identifica la prima serie emessa nel 2002, la successiva è indicata con la lettere “B”;
10) specificare la combinazione alfanumerica - la seconda colonna (2° combinazione) va compilata esclusivamente in caso di due diverse combinazioni alfanumeriche presenti sulla medesima banconota ritirata;
11) indicare il “plate number”, ossia il codice alfanumerico di 6 caratteri (una lettera, tre cifre, una lettera e una cifra) che è rilevabile sul “recto” della banconota, in posizione predeterminata per ciascun taglio;
12) al presente punto si dovrà sempre indicare 1 per ciascuna riga compilata, salvo il caso di più banconote di medesimo taglio e serie, tutte recanti la medesima combinazione alfanumerica (o le medesime, nel caso che le due combinazioni su uno stesso biglietto siano diverse) e lo stesso plate number;
13) indicare il totale aritmetico della colonna “numero pezzi”;
14) indicare il numero dei moduli allegati, da usare nel caso non fossero sufficienti le quattro righe prestampate nella sezione B); tali allegati recheranno l’indicazione del protocollo di riferimento 1) del verbale BS di cui sono parte integrante;
15) apporre una X sulla casella “In presenza dell’esibitore” qualora il ritiro venga effettuato direttamente al cospetto dello stesso. In caso contrario, ad esempio per banconote trovate in un dispositivo utilizzabile autonomamente dalla clientela, segnare la casella “In assenza dell’esibitore”. Nelle “Altre informazioni utili” inserire altre modalità di rinvenimento o esibizione della banconota (ad esempio, consegna spontanea da parte dell’esibitore che chiede l’accertamento di legittimità o falsità);
16, 17, 18 e 19) indicare i dati identificativi dell’esibitore, ricavati da un documento d’identità ovvero acquisiti verbalmente (sedicente), apponendo una X rispettivamente sul riquadro corrispondente;
20) indicare l’indirizzo, anche diverso dalla residenza anagrafica, al quale poter rintracciare l’esibitore;
21) indicare il recapito telefonico al quale poter rintracciare l’esibitore;
22) indicare le modalità con le quali l’esibitore è venuto in possesso delle banconote;
23 e 24) indicare cognome e nome dell’operatore che ritira la banconota;
25) apporre timbro del soggetto obbligato e firma dell’operatore verbalizzante;
26) qualora presente far apporre firma per esteso dell’esibitore della banconota ritirata.

3. Individuazione e trattamento delle banconote in euro inidonee alla circolazione

I gestori del contante, ritirano dalla circolazione e trasmettono alla Banca Centrale, ai fini della sostituzione o rimborso, le banconote classificate come inidonee in seguito ai controlli effettuati automaticamente ai sensi degli allegati IIa e IIb della Legge 29 Luglio 2013 n. 101  o in seguito a controllo manuale eseguito dal personale addestrato ai sensi dell’allegato III della suddetta Legge.
Nei casi di cui al precedente paragrafo, i gestori del contante devono attenersi alla seguente procedura:
a) trattenere incondizionatamente le banconote;
b) consegnare alla Banca Centrale le banconote ritirate in quanto inidonee, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 10 della summenzionata Legge e manlevando la Banca Centrale per il mancato rimborso di banconote che, in esito ai controlli dalla stessa eseguiti, risultassero eventualmente sospette di falsità.