Registro dei Titolari Effettivi degli Affidamenti Fiduciari

Per effetto dell’art. 23 quinquies, comma 3, della Legge n. 92 del 17 giugno 2008 e s.m., introdotto dall’articolo 37 del Decreto Delegato n. 154 del 31 ottobre 2023, relativo all’adeguamento della legislazione nazionale alle convenzioni e agli standard internazionali in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, è stato istituito il Registro dei Titolari Effettivi degli Affidamenti Fiduciari (REGTEA) con decorrenza 23 agosto 2024. 

Il predetto art. 23 quinquies ha previsto al comma 3 che “Nel caso di affidamento fiduciario, gli affidatari residenti comunicano le informazioni relative alle persone fisiche che sono titolari effettivi dell’affidamento fiduciario all’Ufficio del Registro dei trust, ai fini della conservazione in un apposito registro. Nel caso di affidatario non residente, la comunicazione deve essere effettuata qualora i beni oggetto di affidamento fiduciario producano redditi nella Repubblica di San Marino”.

I dati e le informazioni sulla titolarità effettiva sono comunicati dall’affidatario in formato cartaceo su apposita modulistica anche tramite l’eventuale ausilio tecnico dei professionisti di cui all’art. 20, comma 1, lettere a) e c) della Legge n. 92/2008 e successive modifiche.

Ai sensi del comma 8 dell’art. 23 quinquies, lettere b), c) e d) le comunicazioni dei titolari effettivi sono dovute:

  • entro 30 giorni dalla stipula del relativo contratto o dal verificarsi dei presupposti per la comunicazione di cui al comma 3 del medesimo articolo;
  • entro 30 giorni dalla variazione del titolare effettivo dichiarato ai sensi del precedente alinea;
  • comunque nel mese di aprile di ogni anno, indipendentemente da variazioni intervenute, ai fini di verifica dei dati contenuti a registro; tale comunicazione può essere assolta anche mediante una dichiarazione di non intervenute modifiche. 

Ai sensi dell’art. 115, comma 1, del Decreto Delegato n. 154 del 31 ottobre 2023, per gli affidamenti fiduciari già esistenti alla data di istituzione del relativo Registro dei Titolari Effettivi, il termine di trenta giorni previsto al comma 8, lettera b) dell’art. 23-quinquies della Legge n. 92/2008 e s.m., deve intendersi decorrente dalla data di istituzione del Registro dei Titolari Effettivi degli Affidamenti Fiduciari, ossia dal 23 agosto 2024.

L’accesso a quanto contenuto nel REGTEA, ai sensi dei commi 9 e 10 dell’art. 23 quinquies della Legge n. 92/2008 e s. m., è consentito:

a) all’Autorità giudiziaria, alla Corte per il trust e i rapporti fiduciari, all’AIF, alla Banca Centrale, alle Forze di Polizia, all’Ufficio Centrale Nazionale Interpol anche nella veste di ARO, all’Ufficio Tributario, all’Ufficio Centrale di Collegamento, all’Ufficio Attività di Controllo e all’Ufficio Attività Economiche, nell’esercizio delle loro funzioni istituzionali, in maniera gratuita, tempestiva e illimitata mediante accesso telematico diretto;

b) ai soggetti designati, al fine di supportare l’esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela dei soggetti di cui al comma 1, 2 e 3 dell’art. 23 quinquies della Legge n. 92/2008 e s.m. che sono propri clienti, in maniera tempestiva, anche in via telematica diretta;

c) ai soggetti che possono dimostrare di avere un interesse legittimo ad accedere a quanto contenuto a registro previa autorizzazione, secondo le modalità indicate dal Regolamento del Presidente della Corte per il trust e i rapporti fiduciari.

I soggetti di cui alla lettera c) sono autorizzati con provvedimento del Presidente della Corte per il trust e i rapporti fiduciari, il quale può determinare, caso per caso, specifiche disposizioni per il trattamento delle informazioni. Con Regolamento del Presidente della Corte per il trust e i rapporti fiduciari sono disciplinate le condizioni per l’autorizzazione, nonché il procedimento finalizzato alla concessione dell’autorizzazione stessa. 

Ai sensi dell’art. 113, comma 1, del Decreto Delegato n. 154 del 31 ottobre 2023 per “soggetti che possono dimostrare di aver un interesse legittimo” si intendono:
 
a) i soggetti che, per effetto di quanto disposto dall’articolo 14 della Legge 29 ottobre 2021 n.183, erano titolari di diritti di accesso all’archivio partecipazioni fiduciarie di cui alla Legge 7 giugno 2010 n.98 e l’Ufficio o l’Ente del Settore Pubblico Allargato competente nonché l'Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di Commercio S.p.a., nei limiti di quanto previsto dall'articolo unico, commi 1 e 1 bis del Decreto - Legge 30 luglio 2015 n.125 e successive modifiche, anche per l’espletamento delle procedure di cui al Decreto Delegato 26 maggio 2023 n.87; 

b) le imprese che effettuano operazioni con le persone giuridiche tenute alla comunicazione al registro di cui all’articolo 23-quater della Legge n.92/2008 e successive modifiche o con i trust e gli affidamenti fiduciari tenuti alla comunicazione al registro di cui all’articolo 23-quinquies della medesima legge;
 
c) i membri del Consiglio Grande e Generale.
 
Le modalità di comunicazione dei titolari effettivi nonché le modalità di consultazione delle informazioni contenute nel Registro dei Titolari Effettivi da parte dei soggetti individuati dalla Legge sono disciplinate dalle Istruzioni Operative disponibili al link sottostante.
 
A seguito dell’istituzione del Registro dei Titolari Effettivi degli Affidamenti Fiduciari, tutti i soggetti per i quali è previsto l’accesso telematico diretto dovranno presentare una richiesta di accreditamento all’Ufficio del Registro dei Trust da inviare tramite tNotice all’indirizzo della BCSM.

Ulteriori indicazioni relative al contenuto di tale richiesta nonché le istruzioni per effettuare l’accesso  saranno fornite dalla BCSM al momento dell’attivazione delle nuove modalità di accesso telematico diretto, di cui verrà data idonea comunicazione.

Nelle more dell’attivazione delle nuove modalità di accesso telematico diretto, che avverrà tramite portale PA, i soggetti designati potranno accedere su richiesta con le modalità indicate nelle Istruzioni Operative mentre le Autorità potranno accedere secondo le modalità attualmente utilizzate per l’accesso al Registro dei Titolari Effettivi del Trust con le medesime credenziali di accesso. Le Autorità che non dispongono di credenziali sono invitate a contattare l’Ufficio del Registro dei Trust per ricevere le opportune istruzioni.

Istruzioni Operative (pdf)

Modulistica da utilizzare
Di seguito sono disponibili i moduli da utilizzare per la comunicazione dei titolari effettivi e delle successive variazioni, per la comunicazione annuale e per la richiesta di accesso alle informazioni contenute nel Registro dei Titolari Effettivi degli Affidamenti Fiduciari.

Modello lettera accompagnatoria alla comunicazione del titolare effettivo;

Modello comunicazione del titolare effettivo;

Modello comunicazione del titolare effettivo in caso di beneficiario non determinato;

Modello lettera accompagnatoria comunicazione di variazioni;

Modello comunicazione annuale;

Modello di richiesta di accesso alle informazioni.
 

Richieste di chiarimento
Eventuali richieste di chiarimento possono essere inviate al seguente indirizzo registro.trust@bcsm.sm.