Per effetto dellart. 23 quinquies, comma 3, della Legge n. 92 del 17 giugno 2008 e s.m., introdotto dallarticolo 37 del Decreto Delegato n. 154 del 31 ottobre 2023, relativo alladeguamento della legislazione nazionale alle convenzioni e agli standard internazionali in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, è stato istituito il Registro dei Titolari Effettivi degli Affidamenti Fiduciari (REGTEA) con decorrenza 23 agosto 2024.
Il predetto art. 23 quinquies ha previsto al comma 3 che Nel caso di affidamento fiduciario, gli affidatari residenti comunicano le informazioni relative alle persone fisiche che sono titolari effettivi dellaffidamento fiduciario allUfficio del Registro dei trust, ai fini della conservazione in un apposito registro. Nel caso di affidatario non residente, la comunicazione deve essere effettuata qualora i beni oggetto di affidamento fiduciario producano redditi nella Repubblica di San Marino.
I dati e le informazioni sulla titolarità effettiva sono comunicati dallaffidatario in formato cartaceo su apposita modulistica anche tramite leventuale ausilio tecnico dei professionisti di cui allart. 20, comma 1, lettere a) e c) della Legge n. 92/2008 e successive modifiche.
Ai sensi del comma 8 dellart. 23 quinquies, lettere b), c) e d) le comunicazioni dei titolari effettivi sono dovute:
Ai sensi dellart. 115, comma 1, del Decreto Delegato n. 154 del 31 ottobre 2023, per gli affidamenti fiduciari già esistenti alla data di istituzione del relativo Registro dei Titolari Effettivi, il termine di trenta giorni previsto al comma 8, lettera b) dellart. 23-quinquies della Legge n. 92/2008 e s.m., deve intendersi decorrente dalla data di istituzione del Registro dei Titolari Effettivi degli Affidamenti Fiduciari, ossia dal 23 agosto 2024.
Laccesso a quanto contenuto nel REGTEA, ai sensi dei commi 9 e 10 dellart. 23 quinquies della Legge n. 92/2008 e s. m., è consentito:
a) allAutorità giudiziaria, alla Corte per il trust e i rapporti fiduciari, allAIF, alla Banca Centrale, alle Forze di Polizia, allUfficio Centrale Nazionale Interpol anche nella veste di ARO, allUfficio Tributario, allUfficio Centrale di Collegamento, allUfficio Attività di Controllo e allUfficio Attività Economiche, nellesercizio delle loro funzioni istituzionali, in maniera gratuita, tempestiva e illimitata mediante accesso telematico diretto;
b) ai soggetti designati, al fine di supportare lesecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela dei soggetti di cui al comma 1, 2 e 3 dellart. 23 quinquies della Legge n. 92/2008 e s.m. che sono propri clienti, in maniera tempestiva, anche in via telematica diretta;
c) ai soggetti che possono dimostrare di avere un interesse legittimo ad accedere a quanto contenuto a registro previa autorizzazione, secondo le modalità indicate dal Regolamento del Presidente della Corte per il trust e i rapporti fiduciari.
I soggetti di cui alla lettera c) sono autorizzati con provvedimento del Presidente della Corte per il trust e i rapporti fiduciari, il quale può determinare, caso per caso, specifiche disposizioni per il trattamento delle informazioni. Con Regolamento del Presidente della Corte per il trust e i rapporti fiduciari sono disciplinate le condizioni per lautorizzazione, nonché il procedimento finalizzato alla concessione dellautorizzazione stessa.
Ai sensi dellart. 113, comma 1, del Decreto Delegato n. 154 del 31 ottobre 2023 per soggetti che possono dimostrare di aver un interesse legittimo si intendono:
a) i soggetti che, per effetto di quanto disposto dallarticolo 14 della Legge 29 ottobre 2021 n.183, erano titolari di diritti di accesso allarchivio partecipazioni fiduciarie di cui alla Legge 7 giugno 2010 n.98 e lUfficio o lEnte del Settore Pubblico Allargato competente nonché l'Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di Commercio S.p.a., nei limiti di quanto previsto dall'articolo unico, commi 1 e 1 bis del Decreto - Legge 30 luglio 2015 n.125 e successive modifiche, anche per lespletamento delle procedure di cui al Decreto Delegato 26 maggio 2023 n.87;
b) le imprese che effettuano operazioni con le persone giuridiche tenute alla comunicazione al registro di cui allarticolo 23-quater della Legge n.92/2008 e successive modifiche o con i trust e gli affidamenti fiduciari tenuti alla comunicazione al registro di cui allarticolo 23-quinquies della medesima legge;
c) i membri del Consiglio Grande e Generale.
Le modalità di comunicazione dei titolari effettivi nonché le modalità di consultazione delle informazioni contenute nel Registro dei Titolari Effettivi da parte dei soggetti individuati dalla Legge sono disciplinate dalle Istruzioni Operative disponibili al link sottostante.
A seguito dellistituzione del Registro dei Titolari Effettivi degli Affidamenti Fiduciari sono state attivate le nuove modalità di accesso telematico diretto al REGTEA. Tutti i soggetti per i quali è previsto laccesso telematico diretto dovranno presentare una richiesta di accreditamento allUfficio del Registro dei Trust secondo le modalità indicate nel Manuale Operativo disponibile al link sottostante che illustra il processo di accreditamento e le funzionalità a disposizione di ciascuna categoria di soggetti titolati ad accedere.
Istruzioni Operative (pdf)
Manuale Operativo Accesso Telematico Diretto
Modulistica da utilizzare
Di seguito sono disponibili i moduli da utilizzare per la comunicazione dei titolari effettivi e delle successive variazioni, per la comunicazione annuale e per la richiesta di accesso alle informazioni contenute nel Registro dei Titolari Effettivi degli Affidamenti Fiduciari.
Modello lettera accompagnatoria alla comunicazione del titolare effettivo;
Modello comunicazione del titolare effettivo;
Modello comunicazione del titolare effettivo in caso di beneficiario non determinato;
Modello lettera accompagnatoria comunicazione di variazioni;
Modello comunicazione annuale;
Modello di richiesta di accesso alle informazioni.
Richieste di chiarimento
Eventuali richieste di chiarimento possono essere inviate al seguente indirizzo registro.trust@bcsm.sm.