Altre funzioni

Di seguito sono elencate le funzioni della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, ad essa attribuite nel corso degli anni, da varie disposizioni normative differenti dallo Statuto:

Banconote e monete. La Banca Centrale opera per la prevenzione alla frode e falsificazione delle banconote e monete in euro con una gestione sistemica dei controlli di autenticità e idoneità, in base a quanto stabilito dalla Convenzione Monetaria e di concerto con le autorità internazionali in tal senso preposte. Inoltre, BCSM gestisce le esigenze sistemiche in materia di approvvigionamenti e riversamenti del contante, oltre alla raccolta di informazioni statistiche sul ricircolo del contante.

Trust. In materia di trust, la Banca Centrale svolge una  triplice funzione: di vigilanza sui trustee finanziari (qualora cioè l’ufficio di trustee venisse esercitato da un soggetto autorizzato ai sensi della Legge 17 novembre 2005, n.165);  di verifica circa la sussistenza e permanenza dei requisiti per l’esercizio professionale dell’ufficio dei trustee in territorio sammarinese,  ai fini di tenuta dell’Albo dei Trustee Professionali ai sensi del Decreto Delegato 16 marzo 2010, n.49; di tenuta del Registro dei Trust ai sensi del Decreto Delegato 16 marzo 2010, n.50.

Archivio partecipazioni fiduciarie. Ai sensi dell’articolo 14 della Legge n.183 del 29 ottobre 2021 e per effetto di quanto disposto dall’articolo 37 del Decreto-Legge 11 dicembre 2017 n.139, dalla data del 3 novembre 2021 sono cessati gli obblighi di cui all’articolo 2 comma 2 della Legge 7 giugno 2010 n. 98 in materia di archivio partecipazioni fiduciarie (APF), i quali prevedevano l’istituzione presso la Banca Centrale dell’archivio partecipazioni fiduciarie (APF), nel quale venivano mantenute le informazioni circa le partecipazioni in società sammarinesi da parte di società fiduciarie sia sammarinesi che estere.
Ai sensi del predetto articolo 14 della Legge n. 183 del 29 ottobre 2021, ogni riferimento nelle vigenti leggi e decreti all’archivio partecipazione fiduciarie è da intendersi rivolto al registro dei titolari effettivi di cui all’articolo 23-quater della Legge 17 giugno 2008 n. 92. .

Banca depositaria del Fondo di previdenza complementare FONDISS. La Legge n.191 del 6 dicembre 2011 di istituzione nella Repubblica di San Marino del fondo di previdenza complementare denominato FONDISS, ha attribuito alla Banca Centrale di San Marino la funzione di banca depositaria delle relative risorse. Pertanto, la BCSM, oltre a svolgere per conto del FONDISS le funzioni di Tesoreria connesse all’incasso dei contributi previdenziali e al pagamento delle prestazioni, si occupa della conduzione delle attività tipiche di banca depositaria; attività che assumono particolare rilevanza in termini di tutela dei contribuenti e di controllo.

Fondo di Garanzia dei Depositanti. Il Fondo è un patrimonio avente un’autonoma destinazione, ossia vanta autonomia patrimoniale perfetta rispetto alla Banca Centrale e garantisce, nei limiti dei propri attivi, con possibilità di ricorso a contribuzioni straordinarie o a finanziamenti esterni, i depositanti in caso di liquidazione coatta amministrativa delle banche aderenti.