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SEPA: processo di adesione e nuovi strumenti

Scritto da BCSM | 13 dic 2013

L'adesione alla Single Euro Payments Area (Area Unica dei Pagamenti in Euro - SEPA) costituisce una tappa fondamentale nel processo di internazionalizzazione del sistema bancario sammarinese che consente al contempo a famiglie, imprese e pubblica amministrazione di usufruire di servizi di pagamento più efficienti, allineati agli standard europei.

1.  Il processo di adesione alla SEPA
Per apprezzare appieno la rilevanza della partecipazione alla SEPA è opportuno richiamare il percorso fatto dalla Repubblica di San Marino per conseguire tale obiettivo.
Sin dal 2008 la Banca Centrale ha seguito il progetto SEPA, informando le Autorità sammarinesi circa l’opportunità e la necessità di far parte dell’area unica dei pagamenti, quale fattore strategico per lo sviluppo del sistema economico del Paese,  individuando al contempo una serie di criticità riconducibili alla condizione di San Marino quale paese terzo rispetto all’Unione Europea (UE) e alla mancata adesione allo Spazio Economico Europeo (SEE), fattori che – se presenti - avrebbero consentito una partecipazione di diritto alla SEPA.
Gli unici paesi al di fuori dell’UE e del SEE da tempo aderenti alla SEPA sono infatti la Svizzera (che rientrava tra i primi paesi coinvolti nel progetto, promosso dall’industria bancaria europea nel 2002) e il Principato di Monaco (che ha aderito nel 2009 anche in virtù della peculiare condizione di protettorato francese).
Gli eventi pregiudizievoli che hanno colpito il sistema bancario e finanziario sammarinese tra il 2008 e il 2010 hanno fortemente rallentato il processo di adesione alla SEPA da parte della Repubblica di San Marino, la cui reputazione risultava fortemente penalizzata nelle sedi internazionali.
A partire dal 2009, il tema è stato ricondotto nell’ambito della trattativa per la rinegoziazione della Convenzione Monetaria con l’Unione Europea per l’utilizzo dell’euro, il cui testo definitivo è stato firmato il 27  marzo 2012, con entrata in vigore dal 1° settembre 2012.
Gli interventi di sostanziale adeguamento del quadro normativo agli standard internazionali in materia di vigilanza, trasparenza e antiriciclaggio unitamente alla intensificazione dell’attività di controllo svolta dalle Autorità di vigilanza hanno posto le premesse per un nuovo modello di business del settore bancario e finanziario.I positivi risultati nel contempo conseguiti da San Marino in ambito Moneyval e OCSE nonché il consolidamento delle relazioni con il Fondo Monetario Internazionale hanno accresciuto la credibilità del Paese e rafforzato il ruolo di Banca Centrale come referente nel dialogo con gli organismi sovranazionali per le questioni bancarie e finanziarie, inclusa la questione SEPA.
In tale contesto, diversi sono stati gli interventi posti in essere dalla Banca Centrale per sensibilizzare le Autorità internazionali ed europee sulla crucialità dell’adesione alla SEPA, non soltanto per l’ordinato funzionamento del sistema dei pagamenti, storicamente integrato con quello italiano, ma anche per la stabilità finanziaria del Paese. Nel corso del 2013, l’azione svolta dalla Banca Centrale è stata ancora più intensa avendo proceduto a:


  • emendare il quadro normativo nazionale per recepire le disposizioni comunitarie rilevanti quali il Regolamento UE n. 260/2012 e il Titolo IV della Direttiva 2007/64 (c.d. PSD), mediante modifiche alla LISF e l’adozione del Regolamento n. 2013-05;
  • approntare, d’intesa con i partner tecnici, a partire dal mese di maggio le soluzioni informatiche e le infrastrutture necessarie all’inoltro e ricezione dei flussi di pagamento previsti dalla regole in materia di SEPA in modo da essere pronti per il 1° febbraio 2014;
  • condividere con le controparti istituzionali estere a vario titolo coinvolte (Banca d’Italia, Banca Centrale Europea, Commissione Europea, European Payments Council-EPC) il percorso da realizzare con il supporto tecnico dell’Associazione Bancaria Italiana, alla quale sono da sempre associate anche le banche sammarinesi, che avrebbe svolto il ruolo di National Adherence Support Organisation (NASO) al pari di quanto già avvenuto per le banche italiane.

 

Il processo di adesione ha avuto una decisiva accelerazione dopo la riunione del 13 settembre 2013 del Comitato Misto UE-RSM, istituito ai sensi della Convenzione Monetaria, nel corso della quale è stata formalmente riconosciuta la legittimità dell’istanza di adesione alla SEPA da parte della Repubblica di San Marino.
Nell’occasione, la Commissione Europea – nell’attestare l’equivalenza delle disposizioni sammarinesi a quelle comunitarie in materia di antiriciclaggio, banconote e monete in euro – ha assunto l’impegno di supportare l’istanza sammarinese di fronte allo European Payments Council.
A seguito dell’intenso confronto con le controparti italiane ed europee, valutata la sussistenza di tutti i presupposti per una positiva conclusione del processo di adesione, il 29 ottobre 2013 la Banca Centrale ha pertanto presentato l’istanza di partecipazione alla SEPA per conto dell’intero sistema bancario.
L’istanza, in conformità alle regole di governance interne allo European Payments Council, è stata prima esaminata dal Coordination Committee che nel novembre 2013 ha indirizzato alla plenaria dell’EPC il proprio parere favorevole per l’inclusione di San Marino nella SEPA, fino ad arrivare alla positiva decisione assunta dalla plenaria dell’EPC del 12 dicembre 2013.

2. La valenza strategica dell’adesione a SEPA
L’adesione alla SEPA rappresenta il riconoscimento a livello europeo dei progressi fatti dalla Repubblica di San Marino e della professionalità degli interlocutori sammarinesi coinvolti nel processo di adesione.
Le potenzialità offerte dagli standard SEPA, connesse con la gestione di un unico conto di pagamento per l’effettuazione di bonifici e addebiti su scala paneuropea, delineano un nuovo scenario e consolidano la prospettiva di integrazione del nostro sistema bancario e finanziario nel mercato europeo dei capitali.
Tempi ridotti e certi per l’esecuzione dei bonifici, abbattimento dei costi per i trasferimenti transfrontalieri, possibilità di utilizzare il conto acceso presso la banca sammarinese per effettuare addebiti richiesti da fatturatori europei ovunque localizzati, gestione efficiente dei pagamenti per le imprese sammarinesi che fatturano a clienti residenti negli altri Paesi SEPA delineano uno scenario nuovo al quale San Marino – al pari degli altri Paesi aderenti all’Unione Europea e allo Spazio Economico Europeo - parteciperà sin dal suo avvio.
Al di là dei profili tecnici, l’adesione alla SEPA costituisce il primo concreto risultato conseguito per effetto della Convenzione Monetaria in quanto determina – per il sistema dei pagamenti - il superamento dei confini del mercato domestico per consentire ai clienti delle nostre banche di operare su un unico mercato integrato.

3.  I nuovi strumenti che saranno utilizzati dal 1° febbraio 2014

3.1 Il SEPA Credit Transfer
A partire dal 1° febbraio 2014, il bonifico SEPA sarà utilizzato per effettuare i pagamenti da e verso l’area SEPA. Esso affiancherà il bonifico finora in uso a livello nazionale e avrà un tempo di esecuzione prefissato pari a 1 giorno lavorativo, in linea con quanto previsto dalla Direttiva sui servizi di pagamento (2007/64/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007).
L’impostazione della Direttiva europea è volta ad automatizzare la lavorazione lato banca del bonifico, così da contrarre i costi e i tempi di esecuzione (la Direttiva ha previsto che la banca del beneficiario accrediti le operazioni ricevute “immediatamente dopo”, superando la prassi bancaria di accredito nel giorno successivo a quello di ricezione e applicando pertanto la cosiddetta “valuta compensata”).
Il bonifico SEPA è uno strumento armonizzato a livello europeo e rappresenta un servizio di base a cui i diversi intermediari potranno aggiungere funzionalità ulteriori.
I costi dell'operazione di bonifico sono ripartiti tra il cliente ordinante e quello beneficiario sulla base degli accordi che essi hanno stipulato con le rispettive banche: in questo modo, ciascun cliente potrà conoscere esattamente e preventivamente il costo dei servizi utilizzati, che verranno a lui tariffati esclusivamente dalla sua banca. Inoltre, al fine di rendere esplicite e trasparenti le condizioni praticate alla clientela, le commissioni applicate dagli intermediari non potranno essere dedotte dall'importo del bonifico ma dovranno essere addebitate separatamente: l'importo del bonifico verrà quindi accreditato interamente senza alcuna deduzione da parte degli intermediari che eseguono l'operazione.
Il bonifico SEPA è stato pensato per essere un servizio di facile utilizzo, per tale motivo è utilizzata la coordinata IBAN (International Bank Account Number), che consente di individuare univocamente il conto di un cliente presso un'istituzione finanziaria, peraltro già in uso in San Marino da alcuni anni.
Per disporre un bonifico SEPA il cliente ordinante dovrà comunicare alla propria banca i codici IBAN e BIC del beneficiario. Alcune banche, per rendere ancora più agevole l'operazione, non chiederanno l'indicazione del BIC ma si faranno carico del suo calcolo. Conoscere il proprio IBAN è estremamente semplice: tale codice è sempre indicato nell'estratto conto e comunque può essere richiesto in qualunque momento alla propria banca.
L'IBAN garantirà che le operazioni avvengano in modo pienamente automatizzato e per tale motivo è necessaria la massima attenzione nell’indicazione di tale codice che avrà importanza prevalente rispetto all'eventuale indicazione di altre informazioni (ad esempio, i dati anagrafici del beneficiario).

3.2 Il SEPA Direct Debit
Gli addebiti diretti SEPA sono strumenti che consentono a un creditore di disporre attraverso la propria banca l'addebito del conto di un debitore (presso la stessa banca o presso una banca diversa), sulla base di un mandato sottoscritto preliminarmente dal cliente debitore rispetto all'avvio delle operazioni e rilasciato al creditore stesso.
Il mandato SEPA Direct Debit può riguardare operazioni singole o in serie. Lo European Payments Council ha previsto due distinti Schemi di addebito diretto, uno “CORE” studiato per i rapporti fra impresa creditrice e consumatore pagatore, sebbene utilizzabile anche da pagatori imprese, e uno specifico per le esigenze tipiche dei rapporti fra imprese (B2B).
Gli strumenti SEPA Direct Debit sostituiranno lo strumento di pagamento RID dal 1º febbraio 2014, mentre permarrà sul Sistema dei Pagamenti nazionale di San Marino lo strumento del Direct Debit della Pubblica Amministrazione sino al 1° febbraio 2016.

3.2.1 Il mandato negli Schemi SEPA Direct Debit
È il contratto con il quale il debitore fornisce due distinte autorizzazioni:

  • autorizza il creditore a disporre uno o una serie di addebiti a valere sul proprio conto;
  • autorizza la propria banca ad addebitare il conto in base alle istruzioni fatte pervenire tramite il creditore.

Nel mandato SEPA non figura mai l'importo dell'operazione, sia per l'autorizzazione riferita a una singola operazione sia per una serie di operazioni continuative.
Le informazioni di base contenute nel mandato SEPA sono:

  • il codice IBAN del conto corrente da addebitare;
  • il codice BIC della banca presso la quale il conto è detenuto;il nome del debitore sottoscrittore;
  • il nome del debitore sottoscrittore;
  • il codice identificativo del creditore;
  • il nome del creditore e altre informazioni integrative.

Negli Schemi SEPA Direct Debit il mandato sottoscritto dal debitore deve essere sempre rilasciato al creditore, che ha il compito di conservarlo quale prova del consenso fornito dal debitore alle operazioni, in caso di eventuali contestazioni.
Gli Schemi prevedono inoltre che la cancellazione del mandato, ovvero qualsiasi modifica ai suoi elementi, ad esempio la variazione del conto di addebito, debba essere concordata tra creditore e debitore.
Lo schema del Direct Debit CORE prevede una maggior tutela a favore del debitore, rappresentata dal diritto di rimborso anche per operazioni autorizzate, esercitabile entro 8 settimane dalla data dell'addebito. Le banche non sono tenute a chiedere le motivazioni della richiesta di rimborso avanzata dal debitore, bensì solo ad eseguirla. In altre parole, anche se il debitore ha firmato il mandato autorizzativo, in caso di importo addebitato non corretto, può esercitare il diritto di rimborso, assumendosene tuttavia le responsabilità.

4. Schema di sintesi dei tempi di recepimento
Ai sensi dell’articolo 11 (commi 1 e 2) del Regolamento n. 2013-05 i bonifici e gli addebiti diretti devono uniformarsi alle regole SEPA dal 1° febbraio 2014.
Fanno eccezione i bonifici nazionali e gli addebiti diretti in favore del settore pubblico allargato (canalizzati sul sistema dei pagamenti sammarinese), per i quali i termini di adeguamento alle regole SEPA sono posticipati al 1° febbraio 2016.
La data del 1° febbraio 2016 è valida anche per i RID Finanziari e i RID a importo fisso (vedasi articolo 7 comma 1 del Reg. 2013-05), intendendosi per:

  • RID finanziari: operazioni di addebito diretto collegate alla gestione di strumenti finanziari o all’esecuzione di operazioni aventi finalità di investimento;
  • RID a importo fisso: operazioni di addebito diretto a importo prefissato all’atto del rilascio dell’autorizzazione all’addebito.

Tavola di riepilogo

1° febbraio 2014  Bonifici – SCT (Sepa Credit Transfer)

 Addebiti Diretti – SDD (SEPA Direct Debit)
1° febbraio 2016  Bonifici Nazionali
 
  Addebiti Diretti in favore del Settore Pubblico Allargato
 
  Rid Finanziari
 
  Rid a Importo Fisso