BCSM Blog

Nomina esponenti aziendali banche - precisazioni

Scritto da BCSM | 01 dic 2010

La Banca Centrale della Repubblica di San Marino intende fare alcune precisazioni sul potere di nomina degli esponenti aziendali di banche sammarinesi.

Tale prerogativa appartiene all’Assemblea dei Soci della banca, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e di vigilanza sammarinesi, anche nel caso in cui la partecipazione sia detenuta da una capogruppo estera.

Ai sensi del vigente quadro normativo la Banca Centrale non esprime alcun gradimento sulle nomine dei nuovi esponenti.

Dopo le nomine, l’Autorità di vigilanza esercita esclusivamente un controllo sulle verifiche di sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza degli esponenti nominati, espletate dal Consiglio di Amministrazione.

Il controllo sulla correttezza è esercitato per tutti gli esponenti aziendali: amministratori, sindaci e direttore generale.

La normativa di riferimento è l’art. 15 della Legge n. 165/2005 “Legge sulle Imprese, sui servizi bancari, finanziari e assicurativi” e la Parte IV del Regolamento BCSM 2007/07  “Regolamento della raccolta del risparmio e dell’attività bancaria”.