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Modifiche introdotte alla normativa in materia di Trust

Scritto da BCSM | 07 ott 2019

La Banca Centrale informa che, con l’emanazione della Legge n. 123/2019, sono state introdotte alcune modifiche alla normativa in materia di Trust, in particolare alla Legge n. 42/2010 nonché ai Decreti Delegati nn. 49 e 50 del 16 marzo 2010.
Tra le principali modifiche introdotte alla Legge 42/2010 si segnalano:

  • la modifica del comma 1 dell’art. 6 dove, in merito alla istituzione del Trust, è stata eliminata la distinzione tra atti stipulati a San Marino e atti stipulati al di fuori della Repubblica per i quali non si rende più necessaria la dichiarazione di validità da parte di un Avvocato Notaio della Repubblica di San Marino;
  • la modifica dell’art. 7, comma 1, lettera f nel quale è previsto che nell’Attestato di Trust, nei Trust per beneficiari o anche per beneficiari siano indicati i beneficiari con diritti attuali sul fondo in Trust, ove esistenti, ovvero, qualora l’atto istitutivo lo preveda, sia inserita l’indicazione nominativa dei beneficiari e delle spettanze di ciascuno;
  • la modifica dell’art. 28 in seguito alla quale l’obbligo di istituire, aggiornare e custodire il Libro degli Eventi del Trust è sempre in capo al trustee anche qualora il trustee non sia residente. L’obbligo di istituire, aggiornare e custodire il Libro degli Eventi in capo all’agente residente nel caso in cui il trustee non sia residente, previsto dalla normativa precedente, è stato superato;
  • l’introduzione dell’art. 28-bis avente ad oggetto la cessazione dell’agente residente dall’ufficio.

Con riferimento alle modifiche introdotte ai Decreti Delegati nn. 49 e 50 si segnala:

  • per quanto riguarda il DD 49/2010, l’introduzione all’art. 2 del comma 7 bis che prevede che “Entro il 31 maggio di ogni anno il trustee deve dichiarare all’Autorità di Vigilanza, sotto sua personale responsabilità, la permanenza in capo al medesimo delle condizioni soggettive e oggettive previste dalla legge per l’esercizio professionale di trustee”;
  • con riferimento al DD n. 50/2010, le principali modifiche riguardano l’articolo 5, comma 1, che introduce la  possibilità di rilascio di certificazioni delle risultanze del Registro dei Trust anche all’agente residente. Il comma 2 bis, inoltre, dispone che “qualora l’atto istitutivo lo preveda, l’Ufficio certifica anche i nomi e le spettanze dei beneficiari, con esonero da ogni responsabilità se la certificazione è conforme alle risultanze del Registro”.

Si invita a prendere visione del testo della Legge n. 123/2019 per una più completa informativa circa le novità introdotte.
Infine, si segnala che sul sito web della Banca Centrale, nell’apposita sezione dedicata alla normativa sul trust , sono disponibili i testi consolidati della normativa oggetto di modifica.