La Banca Centrale della Repubblica di San Marino rende noto di aver emanato il “Regolamento in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa” che entrerà in vigore il 1° luglio 2024.
Come già precisato in fase di pubblica consultazione il provvedimento emanato, attraverso:
a) l’abrogazione del Regolamento sull’intermediazione assicurativa attualmente in vigore (Reg. 2007-02) e la sua sostituzione,
b) l’integrazione del Regolamento in materia di attività assicurativa rami vita (Reg. 2008-01),
si prefigge principalmente di:
- allineare la regolamentazione di vigilanza in materia di distribuzione assicurativa/riassicurativa con la recente riforma del Capo II, Titolo V, Parte I della LISF (artt. 26, 27 e 28);
- recepire gli standard contenuti nella Direttiva UE 2016/97 (c.d. Insurance Distribution Directive) e nei regolamenti di questa attuativi;
- ampliare la disciplina in materia di distribuzione in San Marino di prodotti assicurativi esteri per rispondere al bisogno economico del mercato interno, in applicazione di un quadro di regole ispirato a principi di chiarezza e completezza;
- riorganizzare e potenziare, nell’ottica primaria di tutela del mercato rispetto a possibili forme di abusivismo, il Registro degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi, adottando un approccio “verticale” o “gerarchico” da cui emerga chiaramente, oltre che il ruolo professionale svolto dall’impresa (agente o broker), il diverso profilo di responsabilità nella catena distributiva di ciascun iscritto (responsabile o RAD, dipendente addetto fuori sede, sub-intermediario o addetto di quest’ultimo).
In esito alla procedura di consultazione il testo del Regolamento ha subito diversi interventi di modifica, coerentemente alle direttrici di cui sopra. Più in particolare, si richiamano in sintesi:
- la tipizzazione della categoria dei sub-intermediari e la pubblicazione nel Registro anche degli addetti alla distribuzione di questi ultimi;
- l’estensione del requisito di onorabilità anche agli addetti operanti esclusivamente in sede e l’introduzione di un requisito reputazionale per le imprese di intermediazione ai fini dell’iscrizione o del suo mantenimento;
- il rafforzamento del principio di separatezza patrimoniale tra contraente e intermediario (o sub-intermediario);
- la semplificazione nei Modelli Unici Precontrattuali (MUP) dell’informativa precontrattuale, a carico del distributore, e nei Documenti Informativi Precontrattuali (DIP), a carico del produttore;
- l’integrazione nella predetta modulistica dei cc.dd. “profili ESG”;
- il rinvio sia per la modellistica precontrattuale (MUP e DIP), da utilizzare nei rapporti con la clientela, sia per la modellistica di vigilanza, da utilizzare nei rapporti con Banca Centrale, ai documenti pubblicati (nella versione di volta in volta aggiornata) direttamente ed autonomamente sul presente sito internet, in area normativa, non più quali allegati al Regolamento.
Il regolamento prevede altresì dei regimi transitori con scadenze diversificate per garantire che il passaggio al nuovo quadro normativo e al nuovo Registro intermediari avvenga gradualmente e senza soluzione di continuità.
Il provvedimento si inserisce altresì nel quadro della strategia di progressivo adeguamento del quadro normativo di vigilanza ai principi e alla disciplina dell’Unione Europea, avuti presenti gli impegni derivanti dalla prossima sottoscrizione dell’Accordo di Associazione di San Marino all’UE.