Per effetto dellart 23 quater della Legge n. 92 del 17 giugno 2008 , introdotto dallarticolo 37 del Decreto Legge n. 139 del 11 dicembre 2017, relativo alladeguamento della legislazione nazionale alla cd. IV Direttiva Europea in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, è stato istituito presso la Banca Centrale della Repubblica di San Marino, con decorrenza 1 giugno 2019, il Registro dei Titolari Effettivi del Trust (brevemente anche REGTET), per il censimento e la gestione nel tempo delle comunicazioni relative ai titolari effettivi dei Trust.
Il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino, in data 1 luglio 2019 con delibera n. 29, ha preso atto dellavvenuta istituzione del Registro dei Titolari Effettivi del Trust (Delibera Congresso di Stato n. 29 del 1 luglio 2019).
Il predetto art. 23 quater della Legge n. 92/2008 prevede che i trustee comunicano allUfficio Registro dei Trust, ai fini della conservazione in un registro ad accesso riservato, le informazioni relative alle persone fisiche che sono titolari effettivi del trust già soggetto ad iscrizione nel registro dei trust, quando gli stessi trustee siano:
residenti nella Repubblica di San Marino;
non residenti nella Repubblica di San Marino ma ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
i) i trustee non siano tenuti ad adempiere allestero ad obblighi analoghi di comunicazione;
ii) il trust generi obblighi fiscali nella Repubblica di San Marino.
I dati e le informazioni sulla titolarità effettiva sono comunicati in via cartacea, anche tramite leventuale ausilio tecnico dei professionisti di cui allart. 20, comma 1, lettere a) e c), dal legale rappresentante del trustee se persona giuridica o dal trustee persona fisica, ovvero per il tramite dellagente residente quando i trustee non siano residenti nella Repubblica di San Marino.
I termini massimi entro i quali trasmettere le informazioni sui titolari effettivi allUfficio del Registro dei Trust sono:
Ogni variazione degli assetti partecipativi o di altra situazione rilevante ai sensi della legge che comporti una modifica dei titolari effettivi di un Trust già censito in REGTET, infine, va comunicata entro un mese decorrente dalla variazione medesima.
Laccesso al REGTET è consentito:
a) allAutorità Giudiziaria, allAIF, alla Banca Centrale, alle Forze di Polizia, allUfficio Tributario, allUfficio Centrale di Collegamento e allUfficio di Controllo e Vigilanza sulle Attività Economiche;
b) ai soggetti designati, al fine di facilitare lesecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela.
Le modalità di comunicazione dei titolari effettivi, i criteri di iscrizione di questi ultimi nel REGTET nonché le modalità di consultazione delle informazioni contenute nel Registro dei Titolari Effettivi da parte dei soggetti individuati dalla Legge sono disciplinate dalle istruzioni operative disponibili al link sottostante.
Richieste di chiarimento
Eventuali richieste di chiarimento possono essere inviate al seguente indirizzo registro.trust@bcsm.sm.
Istruzioni Operative (pdf)
Modulistica da utilizzare
Di seguito sono disponibili i moduli da utilizzare per la comunicazione dei titolari effettivi, per la comunicazione delle successive variazioni e per la richiesta di accesso delle informazioni contenute nel Registro dei Titolari Effettivi del Trust.
Modello lettera accompagnatoria alla comunicazione del titolare effettivo (formato word);
Modello comunicazione del Titolare Effettivo (formato word);
Modello comunicazione del titolare effettivo in caso di beneficiario non determinato (formato word);
Modello lettera accompagnatoria comunicazione di variazioni (formato word);
Modello di richiesta di accesso alle informazioni (formato word).